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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


959
DDL0102-0005
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL11-102)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  La ripartizione e la delimitazione delle singole
  circoscrizioni uninominali è effettuata dal Governo, entro tre
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto legislativo, sentita la commissione di cui al comma 3,
  sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a)  si divide il totale dei cittadini abitanti nella
  Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento generale
  della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere.
  Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono i seggi
  nel territorio delle regioni, in proporzione alla popolazione,
  sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.  Se la
  popolazione di
 
                              Pag. 10
 
  una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di
  ripartizione, il suo intero territorio costituisce
  circoscrizione elettorale uninominale;
        b)  all'interno di ciascuna regione, la
  delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo
  i seguenti criteri direttivi:
        1) i confini del collegio devono coincidere, per quanto
  possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il caso di
  grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio più
  collegi, e devono essere determinati in modo da realizzare
  all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio
  possibile tra i singoli collegi;
        2) il collegio deve essere costituito da un territorio
  continuo, salvo il caso del territorio delle isole minori;
        3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente una
  aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali
  della popolazione residente.
    2.  La ripartizione e la delimitazione delle circoscrizioni
  elettorali sarà proposta, entro un mese dalla sua istituzione,
  da una commissione, composta secondo le modalità stabilite dal
  comma 3.
    3.  E' istituita la commissione nazionale per le
  circoscrizioni elettorali, nominata, entro 15 giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente
  della Camera e composta da un rappresentante per ogni gruppo
  parlamentare.
    4.  La commissione è rinnovata entro sei mesi dall'inizio di
  ogni legislatura e può proporre, con relazione al Parlamento,
  l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base dei risultati
  dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto centrale di
  statistica.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=018 PAGFIN=0010 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=11DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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