| 1. La ripartizione e la delimitazione delle singole
circoscrizioni uninominali è effettuata dal Governo, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto legislativo, sentita la commissione di cui al comma 3,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) si divide il totale dei cittadini abitanti nella
Repubblica, secondo le cifre dell'ultimo censimento generale
della popolazione, per il numero dei deputati da eleggere.
Sulla base del quoziente ottenuto, si distribuiscono i seggi
nel territorio delle regioni, in proporzione alla popolazione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Se la
popolazione di
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una regione risulta inferiore al quoziente nazionale di
ripartizione, il suo intero territorio costituisce
circoscrizione elettorale uninominale;
b) all'interno di ciascuna regione, la
delimitazione delle circoscrizioni elettorali avverrà secondo
i seguenti criteri direttivi:
1) i confini del collegio devono coincidere, per quanto
possibile, con quelli di uno o più comuni, salvo il caso di
grandi comuni, che comprendono nel proprio territorio più
collegi, e devono essere determinati in modo da realizzare
all'interno di ciascuna regione il maggior equilibrio
possibile tra i singoli collegi;
2) il collegio deve essere costituito da un territorio
continuo, salvo il caso del territorio delle isole minori;
3) ogni collegio deve rappresentare tendenzialmente una
aggregazione compatta delle condizioni economiche e sociali
della popolazione residente.
2. La ripartizione e la delimitazione delle circoscrizioni
elettorali sarà proposta, entro un mese dalla sua istituzione,
da una commissione, composta secondo le modalità stabilite dal
comma 3.
3. E' istituita la commissione nazionale per le
circoscrizioni elettorali, nominata, entro 15 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente
della Camera e composta da un rappresentante per ogni gruppo
parlamentare.
4. La commissione è rinnovata entro sei mesi dall'inizio di
ogni legislatura e può proporre, con relazione al Parlamento,
l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento e dei dati dell'Istituto centrale di
statistica.
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