| 1. I partiti e gruppi politici organizzati possono
depositare, presso il Ministero dell'interno, liste nazionali
composte da non più di 60 candidati, purché tali liste siano
collegate a candidature individuali presentate in almeno 200
collegi e in almeno 15 regioni.
2. I candidati sono disposti nelle liste in ordine numerico
e vengono eletti in tale ordine, sino a concorrenza dei seggi
spettanti alla lista.
3. Nessuno può candidarsi in più collegi o in più liste. E'
ammessa la candidatura contemporanea in un collegio e in una
lista.
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