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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


965
DDL0102-0011
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL11-102)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Al termine dello scrutinio, sono proclamati eletti i 300
  candidati di cui all'articolo 8.  Se una lista nazionale ha
  ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi, il
  procedimento elettorale è concluso, e si procede
  all'assegnazione dei 330 seggi residui, secondo i criteri di
  cui ai commi seguenti.
    2.  Per l'attribuzione di 270 seggi, si sommano i voti
  riportati nei collegi uninominali dai candidati collegati a
  liste nazionali, che non si siano classificati al primo posto,
  nonché i voti riportati dai candidati eletti, che eccedano la
  metà più uno dei voti validi espressi in quel collegio; quindi
  si distribuiscono i seggi tra i gruppi di candidati collegati,
  secondo il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei
  maggiori resti.
    3.  I seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati
  collegati, di cui al comma 2, vengono distribuiti tra le
  regioni, in proporzione ai voti riportati da ogni gruppo in
  ciascuna di esse, e calcolati come previsto dal comma 2,
  secondo il metodo del quoziente intero e del maggior resto.
    4.  I candidati vengono posti in ordine decrescente, per
  ogni regione, secondo le percentuali riportate nei singoli
  collegi.  Sono eletti i candidati con le maggiori percentuali,
  sino a concorrenza dei seggi assegnati nella regione a ciascun
  gruppo.
    5.  Nel caso che, al termine dell'operazione di cui al comma
  4, rimangano seggi residui da assegnare, si procede
  all'attribuzione degli stessi ai candidati supplenti
  affiancati ai candidati eletti con le maggiori percentuali su
  scala nazionale.
    6.  I 60 seggi, riservati alle liste nazionali, sono
  ripartiti secondo il sistema proporzionale del quoziente
  intero e dei maggiori resti.
    7.  Qualora la lista nazionale, che ha conseguito la
  maggioranza assoluta dei voti validi, abbia ottenuto, in base
  ai commi precedenti, un numero di seggi
 
                              Pag. 13
 
  inferiore a 325, a tale lista sono assegnati i seggi
  necessari per raggiungere il numero predetto.  A tal fine, si
  attinge dapprima ai seggi riservati alle liste nazionali, e
  poi, se necessario, ai seggi di cui al comma 2, riducendo
  proporzionalmente i seggi spettanti alle altre liste.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=004 PAGFIN=0013 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=11DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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