| 1. Se un candidato viene eletto contemporaneamente in un
collegio e in una lista nazionale, l'elezione è efficace solo
per quest'ultima, e nel collegio subentra il candidato
supplente.
2. In caso di morte, dimissioni, ineleggibilità o
incompatibilità sopravvenuta, al candidato eletto subentra il
candidato supplente.
3. Ove non sia più disponibile un candidato supplente, si
procede ad elezioni suppletive entro 30 giorni dalla
dichiarazione di vacanza del seggio.
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