| 1. Alla lista che ottiene al secondo turno il maggior
numero di voti, purché non inferiore al 40 per cento dei voti
validi, si attribuisce, oltre ai seggi da assegnare ai sensi
dei commi 2 e 3, il numero di seggi aggiuntivi, eventualmente
necessari perché i gruppi, che hanno dato vita alla lista
comune, raggiungano complessivamente la maggioranza di 325
seggi. A tal fine, si attinge dapprima ai seggi riservati alle
liste nazionali, e poi, se necessario, ai seggi da assegnare
ai sensi del comma 3.
2. I 60 seggi riservati alle liste nazionali vengono
assegnati in base ai risultati del secondo turno, secondo il
sistema proporzionale del quoziente intero e dei maggiori
resti salvo quanto previsto dal comma 1.
3. I seggi residui vengono assegnati ai candidati non
eletti nei collegi uninominali, secondo i risultati del primo
turno e secondo il metodo di cui all'articolo 9, salvo quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo.
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