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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


971
DDL0102-0017
Progetto di legge Camera n. 102 - testo presentato - (DDL11-102)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C102. TESTIPDL
...C102.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC102 ZZ11 ZZPD ZZPR
    1.  Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee,
  regionali ed amministrative nonché le consultazioni
  referendarie, i concessionari privati esercenti attività di
  radiodiffusione in ambito nazionale o locale i quali intendano
  trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono
  riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti
  alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a
  qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione
  di parità tra loro,
 
                              Pag. 15
 
  secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato
  dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
  vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante.
  Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi
  e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonché pari
  condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche
  interessate.  L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi
  altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da
  concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante
  interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini
  di utenza, è gratuito.
    2.  A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione
  televisiva in ambito nazionale e locale si applicano le
  medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa
  l'apparizione in video dei candidati.
    3.  Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1,
  la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei
  membri del governo deve essere limitata, nelle trasmissioni
  informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di
  assicurare la completezza e l'imparzialità
  dell'informazione.
    4.  In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla
  presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della
  legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-102 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0102 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=023 PAGFIN=0015 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=010200 00 FASCIDC=11DDL0102 SORTNAV=0010200 000 00000 ZZDDLC102 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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