| 1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee,
regionali ed amministrative nonché le consultazioni
referendarie, i concessionari privati esercenti attività di
radiodiffusione in ambito nazionale o locale i quali intendano
trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale, devono
riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti
alle consultazioni l'accesso a trasmissioni elettorali o a
qualsiasi altro spazio di pubblicità elettorale in condizione
di parità tra loro,
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secondo regole e tempi definiti in un regolamento emanato
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Garante.
Tali regole devono in ogni caso garantire medesimi modi, tempi
e spazi di accesso, sulle medesime fasce orarie, nonché pari
condizioni economiche per tutti i partiti e le forze politiche
interessate. L'accesso a trasmissioni elettorali o a qualsiasi
altro spazio di pubblicità elettorale, diffusi da
concessionari nazionali o da concessionari locali che mediante
interconnessione trasmettano programmi in oltre dodici bacini
di utenza, è gratuito.
2. A tutti i concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale e locale si applicano le
medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa
l'apparizione in video dei candidati.
3. Nel corso delle campagne elettorali di cui al comma 1,
la presenza dei candidati o rappresentanti dei partiti e dei
membri del governo deve essere limitata, nelle trasmissioni
informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di
assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla
presente legge si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
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