| 1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati
all'elezione del Parlamento non possono superare l'ammontare
di dodici mensilità dell'indennità parlamentare.
2. I candidati all'elezione al Parlamento sono tenuti a
dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna
elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per
far fronte a tali spese.
3. Le spese documentate sono deducibili dal reddito
imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche.
4. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute
deve essere sottocritta
Pag. 16
da due professionisti iscritti all'albo dei revisori
dei conti. La dichiarazione deve essere depositata entro
sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale,
nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove
ogni cittadino può prenderne visione.
5. La falsità della dichiarazione è punita con la
reclusione fino a due anni. Ove la falsità risulti da sentenza
passata in giudicato, il colpevole decade dalla carica
parlamentare.
| |