| 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo
testo unico, al fine di adeguare ai princìpi della legge
medesima le norme del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
che non siano state abrogate espressamente o implicitamente
dalla presente legge.
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