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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


975
DDL0103-0002
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Non è la prima volta che il PCI
  prima ed ora il PDS presentano una proposta di legge di
  riordino delle pensioni.
    Presentammo un nostro progetto di legge nel 1979, dopo aver
  constatato l'impossibilità di concludere l' iter  del
  primo progetto Scotti.
    Ne abbiamo presentato un secondo nel 1983, in un quadro
  politico, economico e sociale molto più complesso e
  travagliato del precedente, in una fase di attacco al sistema
  previdenziale pubblico, del quale non pochi (e tra questi lo
  stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
  Governo in carica) auspicavano un grave ridimensionamento
  volto strumentalmente
  a favorire l'affermarsi di gestioni pensionistiche
  private.
    Ne presentiamo uno oggi in un contesto sociale
  completamente diverso dal precedente e in una situazione
  economicofinanziaria assai pesante, all'interno di uno
  scenario complessivo della spesa pubblica italiana sul quale
  gravano contraddizioni e distorsioni sempre più spesso
  evidenziate dagli organismi europei e comunitari.  La necessità
  di consolidare il sistema previdenziale pubblico e i livelli
  di protezione sociale che esso garantisce, rende urgente
  procedere ad una riforma e ad una nuova progettazione del
  sistema che ne renda tollerabili gli oneri e ne migliori
  l'equità e l'efficienza.
 
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    "Il sistema previdenziale italiano - si legge nelle
  conclusioni della relazione della Commissione parlamentare per
  il controllo sugli enti previdenziali - presenta tensioni
  destinate ad acuirsi nel tempo e prospettive assai
  preoccupanti, e da più parti riconosciute, pur nella
  differenza dei parametri e delle valutazioni assunte a base
  delle future proiezioni.  Le previsioni sono tali da non
  consentire più aggiustamenti o razionalizzazioni del sistema,
  ma postulano una complessiva riforma.  Tale prospettiva di
  riforma appare addirittura tardiva rispetto ai processi
  sociali, economici e demografici da tempo in corso nel
  Paese".
    L'autorevole invito della Commissione parlamentare non ha
  trovato eco favorevole presso il Governo attuale, il quale
  sembra porre maggiore attenzione al mantenimento del suo
  equilibrio interno (e quindi alla sua sopravvivenza) piuttosto
  che ai problemi che salgono dalla società.  Le vicende connesse
  alla mancata presentazione di un disegno di legge di riforma -
  peraltro annunciato con grande risalto e già articolato nelle
  sue linee concrete dal Ministro del lavoro - conferma questo
  nostro giudizio.
    Il gruppo parlamentare del PDS ha, quindi, ritenuto
  necessario assumere una iniziativa di tale rilievo politico e
  sociale in quanto è da considerarsi ormai indifferibile un
  intervento nel campo pensionistico che consegua un effetto di
  riequilibrio economico-finanziario attraverso norme che
  assicurino maggiore equità sociale e capacità di governo delle
  situazioni nuove che si sono verificate nel mondo del lavoro e
  nella società civile in questi ultimi anni.
    Se guardiamo alla storia di quest'ultimo decennio dobbiamo
  ammettere che l'esaurimento del ciclo economico espansivo ha
  messo in crisi le politiche di riforma dello Stato sociale.  Da
  questo punto di vista non vi è dubbio che il "sovraccarico di
  domanda" ha creato problemi non facili.
    Tali difficoltà sono servite da supporto per una campagna
  ideologica diretta a colpire la concreta possibilità di una
  politica di riforma, di intervento pubblico che, in
  coincidenza con la crisi dello Stato sociale, ha fatto
  penetrare in larghi strati di popolazione la suggestione della
  modernità e della presunta efficienza delle soluzioni
  neoliberiste e neo privatiste.
    Da parte loro, i governi hanno scelto di fronteggiare la
  situazione facendo ricorso alla compressione dei diritti
  sociali, non dando così ascolto alle domande che pervengono
  dalla vita concreta dei cittadini.
    Sappiamo che l'idea della riforma previdenziale si è
  logorata nel tempo a causa della mancata trasformazione in
  legge del progetto elaborato nel corso della IX legislatura
  dalla Commissione speciale per le pensioni appositamente
  costituita, a causa dell'azione di tipo ostruzionistico
  attuata dal Governo.
    Inoltre nella società italiana il progredire di una cultura
  individualistica ha in qualche modo contribuito
  all'affievolirsi di quella spinta solidaristica che era stata
  alla base delle lotte di massa che avevano portato alla
  riforma del 1969.
    Conosciamo la difficoltà in una società, come quella che si
  è in parte formata, in cui le spinte corporative hanno
  conquistato nuovi e maggiori spazi, di realizzare un disegno
  di assetto previdenziale ispirato ai princìpi dell'equità,
  della giustizia e della solidarietà, quest'ultima non solo
  all'interno di ogni generazione, ma anche tra le
  generazioni.
    Questa consapevolezza tuttavia non ci ha fatto e non ci fa
  rinunciare a misurarci con essa in una prospettiva di
  cambiamento degli assetti politici e istituzionali della
  società italiana.
    Con questa proposta diamo continuità ad una battaglia che
  dura da oltre un decennio e che, se ancora non è riuscita ad
  ottenere una legge di riforma generale del sistema
  pensionistico, è comunque riuscita ad impedire che fosse
  smantellato il sistema pubblico di protezione sociale.  Tale
  battaglia è stata altresì determinante per far avanzare una
  linea volta a ridisegnare un sistema pensionistico in una
  prospettiva di modernizzazione dello Stato
 
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  sociale in grado di estendere in modo universale i "diritti"
  dei lavoratori mettendo in simmetria la evoluzione dei
  rapporti sociali con il progredire della società civile tra
  cittadini.  Si collocano in questa strategia alcuni importanti
  provvedimenti approvati nel corso della X legislatura grazie
  alla capacità propositiva e al determinante apporto del gruppo
  parlamentare del PDS.  Tra questi: la legge 11 maggio 1990, n.
  108, che ha esteso l'obbligo della giusta causa per i
  licenziamenti individuali nella piccola impresa; la legge 10
  aprile 1991, n. 125, che ha disposto nuove garanzie per la
  pari opportunità fra uomini e donne sul posto di lavoro; la
  legge 29 dicembre 1987, n. 546, che ha previsto l'estensione
  dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome; la
  legge di ristrutturazione dell'INPS 9 marzo 1989, n. 88, che,
  fra l'altro, ha messo ordine nella contabilità prevedendo la
  evidenziazione delle singole gestioni e l'accorpamento nella
  gestione degli interventi a carico del bilancio dello Stato di
  tutte le spese di carattere assistenziale (separazione tra
  previdenza ed assistenza); la legge 2 agosto 1990, n. 233, di
  riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi che ha di fatto
  equiparato la normativa dei lavoratori autonomi a quella dei
  lavoratori dipendenti, collegando l'importo della pensione
  alla contribuzione effettivamente versata; e il decreto-legge
  22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 febbraio 1991, n. 59, sulla perequazione delle
  pensioni d'annata, che ha permesso di recuperare gran parte
  della perdita di valore delle pensioni in base all'incremento
  del costo della vita e di superare alcune delle più vistose
  sperequazioni.
    Sulla base di queste motivazioni ci presentiamo al giudizio
  del Paese e delle altre forze politiche con una proposta
  complessiva di riordino del sistema previdenziale pubblico,
  consapevoli di alcuni limiti della stessa proposta che,
  peraltro, riteniamo secondari rispetto alla necessità di
  aprire un grande dibattito di massa su questo aspetto assai
  delicato e qualificante dello Stato sociale italiano e di
  modificarne aspetti che riteniamo non più rinviabili.
    Innanzitutto ci siamo sottratti alla tentazione di dare
  alla nostra proposta una connotazione esclusivamente
  finanziaria, da inserire all'interno di una manovra diretta
  essenzialmente a risparmiare, oggi, poche centinaia di
  miliardi da riversare nella voragine del  deficit
  pubblico, che ha bisogno di ben altri interventi
  risanatori.
    E' nostra opinione infatti che una parte fondamentale dello
  Stato sociale italiano come la previdenza non debba essere
  condizionata tanto pesantemente dalle difficoltà della finanza
  pubblica generale, così da vederne stravolte le sue specifiche
  finalità di tutela e di equità sancite dalla Costituzione
  repubblicana.
    In proposito non si può non condividere quanto affermato
  nella relazione della Commissione, già citata, secondo la
  quale "il sistema pensionistico italiano presenta, rispetto a
  quello degli altri paesi europei, elementi di differenziazione
  sia a livello legislativo - e quindi di protezione sociale -
  sia in riferimento alla dinamica di sviluppo delle grandezze
  socio-economiche direttamente influenti sui sistemi stessi.
    Nel 1988, secondo dati di fonte EUROSTAT, la spesa per la
  sicurezza sociale italiana per abitante, inclusiva della spesa
  per la sanità, si è attestata tra quelle più basse tra i paesi
  europei, superiore soltanto a Irlanda, Spagna e Portogallo;
  tale rilievo vale anche per quanto riguarda l'incidenza delle
  spese per la sicurezza sociale rispetto al PIL".
    A fronte di questo scenario stanno proiezioni e prospettive
  assai allarmanti secondo le quali il sistema pubblico di
  previdenza rischia, entro il giro breve di due decenni, il
  collasso economico-finanziario.
    Noi stessi ci siamo misurati con questo problema che,
  peraltro, si fonda su argomentazioni tutte da verificare.
  Anche se non se ne nasconde la possibile attendibilità, almeno
  di tendenza.
 
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    Con ciò non si intende sostenere il disequilibrio
  finanziario del sistema o, peggio, una dilazione immotivata
  delle elargizioni e dei trattamenti cavalcando la tigre della
  demagogia e del populismo.  Siamo perfettamente consapevoli
  della insostenibilità di diverse norme presenti nell'attuale
  situazione pensionistica tanto nel comparto pubblico che in
  quello privato.
    Pertanto ci facciamo carico di proporre soluzioni che
  comportano un tendenziale contenimento della spesa volto a
  garantirne l'equità, oltre che una maggiore partecipazione al
  finanziamento della spesa previdenziale, non trascurando di
  incentivare gli stessi lavoratori alla lotta contro l'evasione
  contributiva.
    Riteniamo però che i fini dell'equità e della tutela, di
  cui abbiamo parlato, debbano essere prioritari rispetto ad
  altre valutazioni e che siano essi gli elementi giusti per
  valutare la validità di un sistema previdenziale pubblico.  Le
  vicende delle leggi finanziarie di questi ultimi anni ci
  indicano come i governi che le hanno approvate hanno mostrato
  assai scarsa sensibilità al risanamento del Paese e che le
  sole misure restrittive sono state tentate e spesso attuate
  nei confronti dei diritti sociali dei lavoratori e sulle loro
  retribuzioni.  Proposte di diverso taglio, formulate dal PCI e
  poi dal PDS, non hanno trovato l'eco che meritavano poiché con
  esse si intendeva intaccare meccanismi di fondo del sistema di
  potere e di gestione delle risorse finanziarie del Paese e
  avviare una riconversione dell'economia attraverso una diversa
  politica di industrializzazione del Paese e di investimenti
  produttivi.
    Con la proposta che presentiamo, non pretendiamo di
  riformare lo Stato sociale italiano che, a nostro parere,
  impone interventi di natura più complessa che riguardano la
  salvaguardia del carattere universale dei servizi e delle
  politiche nonché la predisposizione di servizi e prestazioni
  diversificati per assicurare l'effettiva realizzazione delle
  pari opportunità (non solo tra uomini e donne ma anche, e
  soprattutto, tra ceti sociali diversi) nell'accesso e
  nell'esercizio dei diritti universali.
    Più specificamente la proposta di legge si pone, in uno
  sforzo di coerenza massimo, come più immediato progetto di
  riordino del sistema previdenziale, ancorato ad alcuni punti
  qualificanti che descriviamo più dettagliatamente.
  1.  Flessibilità.
      Essa è riferita alla questione centrale dell'età (ma non
  solo a questa) come indicazione di un modo nuovo di concepire
  i rapporti tra tempi di lavoro e tempi di vita.
    In materia di età del pensionamento la proposta che
  presentiamo tende ad avviare a soluzione il problema della
  quantità attraverso la qualità offrendo ai lavoratori la
  possibilità di un allungamento volontario del periodo di
  permanenza nell'attività lavorativa.
    Una vera flessibilità deve permettere agli interessati una
  scelta reale: essa ha tanto maggiore attrattiva, e quindi
  maggiore efficacia, quanto più convenienti sono le condizioni
  per il suo esercizio da parte del lavoratore, a cominciare
  dalla valutazione che gli interessati danno della propria
  permanenza nell'attività che svolgono.  Ovviamente coloro che
  trovano nel lavoro unicamente un interesse finanziario
  desiderano lasciare la vita attiva con interesse assai
  maggiore di quanti esercitano una attività più gratificante, i
  quali temono vivamente il loro allontanamento dal mondo delle
  persone attive.
    In entrambi i casi, peraltro, un peso decisivo è costituito
  dalla incidenza economica che una scelta del genere
  comporta.
    Rispetto ai sistemi rigidi che pongono il principio di
  un'età fissa, l'elasticità connessa all'idea di flessibilità
  consente di introdurre concreti progressi dal punto di vista
  dei bisogni individuali.
    La possibilità concessa dalla legge vigente di continuare a
  lavorare fino a 62 anni non ha dato esiti positivi (almeno
  allo stato delle conoscenze) perché non ha risolto in modo
  soddisfacente questo problema.
 
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    In concreto riteniamo improponibile una soluzione che
  mantenga in piedi l'attuale meccanismo del cumulo tra pensione
  e retribuzione che lo limita, come è noto, al solo importo del
  trattamento minimo.
    Poiché restando in vita tale normativa, l'incremento
  previsto (e futuro) sarebbe largamente inferiore alla perdita
  registrata sul trattamento di pensione maturato, ci si deve
  chiedere se essa non tenda invece a mantenere di fatto come
  unica soluzione il pensionamento previsto dalla legge. Nè
  sembra in grado di realizzare quel  mix  tra convenienza
  per i lavoratori e risparmio per il sistema previdenziale
  l'ipotesi di incentivare la permanenza in servizio con il
  semplice incremento attualmente previsto.
    A nostro parere si rende necessario, quindi, stimolare la
  prosecuzione volontaria della attività lavorativa, consentendo
  un cumulo maggiore di quello in essere fino a raggiungere il
  50 per cento della pensione spettante.
    In ogni caso la nostra proposta intende porre come punto
  fermo di un riordino serio del sistema previdenziale pubblico
  la flessibilità dell'uscita dall'attività lavorativa.
    Il quadro è completato dalle nostre proposte dirette alla
  valorizzazione del lavoro riproduttivo e di cura ma anche di
  percorsi di vita diversi con i quali cominciamo ad affrontare
  il grande tema della proprietà sociale e individuale del
  tempo.  Ulteriori elementi di flessibilità nel corso della vita
  attiva sono i congedi parentali, i congedi per motivi
  personali, il lavoro  part-time.
      Con le proposte formulate in questa direzione
  affrontiamo la questione della funzione del lavoro nei
  processi di sviluppo della identità personale.  Non v'è dubbio,
  infatti, che il lavoro ha un peso minore che in passato nei
  processi di auto-realizzazione personale e che esso occupa una
  parte quantitativamente decrescente nella vita delle
  persone.
    La cultura femminile ha contribuito fortemente a modificare
  la centralità del lavoro per come era intesa nel passato.
    Non v'è dubbio che pur riguardando la proposta sia gli
  uomini che le donne, è dalle lotte di queste ultime che sono
  originati processi di maturazione che hanno cambiato il
  rapporto tra modelli di produzione e modelli di vita
  individuale.
    L'emergere di diseguaglianze finora rimaste occulte ha
  posto come problema primario quello della maternità e del
  lavoro di cura.
    Anche se la crescente responsabilità pubblica ha costruito
  un codice molto avanzato per la tutela della maternità (assai
  più avanzato delle recenti direttive CEE) ed ha sollevato le
  donne di parte di responsabilità verso i figli in età
  pre-scolare, e in questo senso le donne hanno ottenuto un più
  alto grado di autonomia, il lavoro di cura dei figli ricade
  ancora largamente sulle lavoratrici che vivono la
  contraddizione tra i due tipi di attività che devono
  affrontare.
    Ciò accade in dipendenza del fatto che le condizioni di
  lavoro, gli orari e, ad un certo livello, i salari sono legati
  al principio che altri si occupino del lavoro di cura e di
  gestione familiare.
    Da qui trae origine la nostra proposta di maggiore tutela
  previdenziale della maternità, che viene estesa anche ai casi
  in cui si sia verificata prima dell'inizio dell'attività
  lavorativa, e il diritto di fruire, da parte dei lavoratori e
  lavoratrici, di congedi parentali per l'assistenza a minori di
  10 anni, di anziani superiori a 65 anni, di disabili in misura
  non inferiore al 45 per cento.
    Tutti questi periodi sono coperti da contribuzione
  figurativa.  Diverse sono le considerazioni che ci hanno
  convinto a presentare una proposta diretta a prevedere la
  possibilità di fruire di congedi personali e del lavoro
  part-time,  tesi entrambi a favorire un'impostazione più
  flessibile del sistema previdenziale rispetto ai tempi di
  lavoro e di vita.
    Queste flessibilità possono concorrere, altresì, a
  risolvere il problema della parità di trattamento tra uomini e
  donne per quanto riguarda l'età pensionabile, evitando di
  aumentare l'età pensionabile delle donne.
 
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  2.  Unificazione normativa.
      E' unanimamente riconosciuta la insostenibilità di un
  sistema che si articoli in decine di sistemi tra loro
  differenziati e soprattutto in una cesura profonda tra lavoro
  privato e lavoro pubblico.
    Ferma restando la necessaria gradualità del processo di
  unificazione riteniamo l'omogeneizzazione dei trattamenti per
  i grandi comparti del lavoro dipendente un presupposto
  fondamentale per qualsiasi progetto di riforma, sia pure con
  tutte le cautele indispensabili alla sua attuazione.
    Vanno in questa direzione in primo luogo esigenze di
  giustizia, continuamente invocate ma finora non risolte, ma
  anche problemi di tenuta e di trasparenza finanziaria.
    Il cardine di questa proposta sta nella necessità che ad
  eguale retribuzione ed età contributiva corrisponda un
  identico trattamento pensionistico.
    La situazione attuale è invece caratterizzata da
  sperequazioni assai gravi tra dipendenti pubblici e privati,
  ma anche all'interno di ciascuno di questi settori.  Riteniamo
  indifferibile l'esigenza di superare le ingiustizie e le
  discriminazioni più volte documentate.
    Siamo al tempo stesso consapevoli che la nostra proposta
  può comportare un cambiamento non lieve dello  status  di
  grandi masse di cittadini e di lavoratori che hanno fino ad
  oggi fruito di una legislazione incoerente che non ha tenuto
  conto di valori di fondo come il rapporto tra contributi e
  prestazioni.
    La nostra proposta di omogeneizzazione previdenziale tiene
  conto altresì della proposta generale di unificazione di tutto
  il mondo del lavoro pubblico e privato all'interno del diritto
  comune e ne avvalora, ancor più che in passato, le ragioni.
    Non si tratta qui di perseguire intenti punitivi ma solo di
  esigenze di giustizia molto sentite e della opportunità,
  sempre più avvertita, di riunificare il mondo del lavoro
  dipendente, oggi che lo sviluppo del terziario tradizionale e
  di quello avanzato ha ridotto notevolmente i confini tra i due
  settori di attività e anzi tende a riconnetterli sempre più
  strettamente.
  3.  Modifica della base di calcolo della pensione.
      L'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo
  della pensione da 5 a 10 anni, con tendenza verso tutta la
  vita lavorativa, si regge su una valutazione di fondo che
  riguarda il mutamento dei percorsi di lavoro in atto non
  soltanto nella società italiana.  La scelta di valorizzazione
  del periodo terminale dell'attività lavorativa partiva dal
  presupposto della permanenza in una carriera (svolta nella
  maggior parte dei casi alle dipendenze di una medesima
  azienda, fabbrica o ente) che assicurava un percorso
  crescente.
    Tipica di questa impostazione è la disciplina prevista per
  i dipendenti pubblici dello Stato e degli enti locali (che fa
  riferimento all'ultimo anno di retribuzione o all'ultimo mese)
  dove la carriera è stata ed è largamente collegata al decorso
  del tempo, cioè alla permanenza in servizio, piuttosto che a
  parametri riguardanti la professionalità e la produttività dei
  dipendenti.
    L'attuale sistema penalizza chi subisce cadute di
  professionalità e di guadagno negli ultimi anni dell'attività
  lavorativa, fenomeno questo che l'instabilità del mercato del
  lavoro e la pressione dei nuovi soggetti rende sempre più
  diffuso.
    Non solo queste ragioni ci hanno indotto a proporre tappe
  intermedie verso una valutazione riferita a tutta la vita
  lavorativa, ma anche l'obiettivo di incentivare interessi
  convergenti nella lotta contro l'evasione contributiva.
    Una ulteriore motivazione va ricercata nella volontà di
  stabilire un coefficiente più equo tra contribuzioni e
  prestazioni.  Questo principio, di stretta natura assicurativa,
  deve, tuttavia, avere una giusta considerazione all'interno
  del sistema previdenziale pubblico, ferma restando l'altra
  fondamentale caratteristica di questo sistema
 
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  che è costituita dal principio di solidarietà.
    Come effetto collaterale e indotto l'innovazione che
  proponiamo potrà contribuire a ridurre i fenomeni di evasione
  e di elusione contributiva suscitando l'interesse del
  lavoratore a verificare e pretendere l'esatto versamento dei
  contributi per un periodo di tempo più lungo (dieci anni o
  tutta l'età lavorativa) e scoraggiando tentazioni di
  collusione che producono un doppio effetto perverso di elevare
  surrettiziamente la base di calcolo della pensione e per ciò
  stesso il trattamento di pensione e nel contempo di
  incentivare l'evasione contributiva.
  4.  Perequazione automatica delle pensioni alla dinamica
  retributiva.
      Il meccanismo di collegamento tra le pensioni e la
  dinamica retributiva si è rivelato nel corso di questi ultimi
  anni assolutamente non idoneo.
    Uno studio del Ministero del tesoro del dicembre del 1989
  dal titolo "Le indicizzazioni delle pensioni: meccanismi
  esistenti e prospettive di riforma", prendendo in
  considerazione anche la modifica della normativa esistente fin
  dal 1975 (articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160),
  introdotta dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
  (finanziaria 1988) con l'intento di rendere più adeguato il
  meccanismo in vigore, riconosce che "si è posta in essere una
  formula complicata che lascia le cose come stavano, non senza
  infliggere all'ISTAT calcoli laboriosi in vista di un
  confronto finale il cui esito è noto  a priori  perché
  dipende dalla definizione stessa delle grandezze da
  confrontare".
    Pertanto anche da questo studio esce confermato come il
  meccanismo, sia pure modificato, non abbia cambiato nella
  sostanza i preesistenti limiti, configurandosi di fatto come
  un criterio posto in essere soprattutto per risparmiare (ad
  ogni aumento di un punto percentuale corrisponde un costo di
  lire 1.200 miliardi).
    Infatti il congegno così definito fa in modo che
  nell'ipotesi di aumento dell'indice dell'inflazione in misura
  superiore rispetto a quello della dinamica salariale si
  determini una differenza che riduce o annulla la dinamica
  salariale stessa.  A dimostrazione di ciò basti esaminare come
  la rilevazione della dinamica salariale effettuata sia prima
  che dopo la modifica introdotta con l'articolo 21, si
  evidenzia come non veritiera, tant'è che dal 1986 ad oggi
  risulterebbe una rilevazione della dinamica salariale, dovuta
  ai rinnovi contrattuali, del tutto paradossale: 1986: 0,4 per
  cento; 1987: 0,4 per cento; 1988: 0 per cento; 1989: 2,7 per
  cento; 1990: 0 per cento; 1991: 0 per cento.
    E' quindi necessario ricercare un nuovo congegno che
  risulti in grado di rilevare l'effettivo aumento percentuale
  della dinamica retributiva, attraverso criteri certi e precisi
  anche sotto il profilo tecnico, per poi applicarlo sull'intera
  pensione ivi comprese l'indennità integrativa speciale, per le
  pensioni del settore pubblico, e le "quote aggiuntive" per le
  pensioni del settore privato.
    Solo in questo modo, infatti, sarà possibile eliminare per
  il futuro uno degli elementi che contribuiscono alla
  determinazione delle cosiddette pensioni d'annata.
    La proposta di aggancio alle retribuzioni qui avanzata
  tende, inoltre, non solo a cautelare i redditi da pensione
  dalla svalutazione che in futuro li colpirà in misura
  crescente, ma anche a creare una nuova situazione di
  equilibrio dal punto di vista contributivo.
    Il gruppo parlamentare del PDS intende inoltre completare
  il quadro delle iniziative sulle politiche sociali con altre
  proposte riguardanti rispettivamente la regolamentazione dei
  "fondi integrativi di pensione", e la istituzione del "minimo
  vitale" nel quadro delle legge di riforma degli interventi di
  carattere assistenziale.
                           *  *  *
    L'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo
  l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici obbligatori,
  nel
 
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  rispetto delle eventuali ulteriori forme di previdenza
  costituite su base volontaria ed individuale per l'erogazione
  di trattamenti integrativi.
    Con l'articolo 2 viene disposta l'estensione della
  normativa in vigore per il Fondo lavoratori dipendenti a tutti
  i regimi pensionistici per quanto riguarda i nuovi assunti.
    Vengono invece mantenute le disposizioni previste nei
  singoli ordinamenti per coloro che hanno un rapporto di lavoro
  in atto, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni
  di senso diverso previste dalla legge.
    La regolamentazione dell'età per il pensionamento di
  vecchiaia e fissata all'articolo 3, che sancisce il diritto
  alla pensione per l'assicurato al compimento del sessantesimo
  anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di
  età per le donne, ferme restando le maggiori età previste nei
  singoli ordinamenti, qualora siano trascorsi almeno quindici
  anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino
  versati o accreditati in suo favore i contributi
  corrispondenti.  Allo scopo di incentivare il differimento
  della data del pensionamento, anche nel caso che abbiano
  raggiunto l'anzianità contributiva massima, il comma 2
  dell'articolo 3 prevede che gli iscritti all'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
  superstiti dei lavoratori dipendenti e alle gestioni
  sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possano
  continuare a prestare la loro opera fino al compimento del
  sessantacinquesimo anno di età.  In questo caso vengono
  applicate le disposizioni relative al cumulo tra pensioni e
  reddito da lavoro di cui all'articolo 10 della presente
  legge.
    La misura massima della percentuale di commisurazione della
  pensione alla retribuzione per gli assicurati di cui al
  medesimo comma 2 è stabilita nel 90 per cento, con misure
  intermedie della percentuale pari al 2 per cento per ogni anno
  di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo
  pieno.
    Il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce inoltre che le
  disposizioni relative all'età per il pensionamento di
  vecchiaia valgono anche per le lavoratrici iscritte alle
  gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
  attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
  coloni.
    L'articolo 4 definisce i criteri per il calcolo della
  retribuzione pensionabile, sostituendo i commi ottavo e
  quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n.
  297.  La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
  superstiti risulta costituita dalla decima parte della somma
  delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di
  lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
  figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
  risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione
  antecedenti la decorrenza della pensione.  Se però il numero
  delle settimane di contribuzione è inferiore a 520, la
  retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
  delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di
  contribuzione esistenti.
    Ai fini del calcolo è inoltre aggiunto un criterio di
  rivalutazione corrispondente al 50 per cento della variazione
  reale del prodotto interno lordo per lavoratore occupato.
    L'articolo 5 fissa il diritto al riscatto dei periodi di
  inoccupazione e di disoccupazione, compresi tra il ventesimo e
  il trentesimo anno di età, per un massimo di quattro anni, per
  i lavoratori dipendenti ed autonomi che possono far valere
  complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata
  in costanza di effettiva attività lavorativa.
    Questa facoltà non è cumulabile con il riscatto del periodo
  di corso legale di laurea.
    Il riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e
  assenza per infortuni viene definito dall'articolo 6, che
  fissa, al comma 1, il riconoscimento figurativo per la loro
  intera durata per i periodi indennizzati di malattia ed i
  periodi di assenza per infortunio.
    Il comma 3 riconosce come coperti da contribuzione
  figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di
  durata previsti per interruzione obbligatoria del
 
                               Pag. 9
 
  lavoro, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in
  assenza del rapporto di lavoro.
    I commi successivi dell'articolo 6 definiscono la
  regolamentazione per i congedi parentali, coperti da
  contribuzione figurativa, e per i congedi personali,
  riscattabili con onere a carico del lavoratore.  Per il
  riscatto dei periodi non coperti figurativamente è possibile
  l'utilizzo dell'anticipazione del trattamento di fine
  rapporto.
    Con l'articolo 7 viene definita la nuova normativa relativa
  al pensionamento per attività usuranti o particolarmente
  usuranti.
    Viene così prevista, a richiesta del lavoratore,
  l'anticipazione dei limiti di età pensionabile, di due mesi
  per ogni anno di occupazione in attività usurante, e di
  quattro mesi per ogni anno di occupazione in attivita
  particolarmente usurante.
    Il limite massimo fissato è di 5 anni per le attività
  usuranti e di 10 anni per le attività particolarmente
  usuranti.
    Ogni anno di occupazione in attività usurante o
  particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione,
  rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione
  figurativa utile ai fini del diritto e della misura della
  pensione di vecchiaia e di anzianità, fino al limite massimo
  sopra indicato.
    L'articolo 8 stabilisce il diritto di usufruire delle norme
  previste al riguardo nei rispettivi ordinamenti per i soggetti
  che all'entrata in vigore della presente legge abbiano
  maturato le anzianità contributive prescritte per il
  pensionamento anticipato.
    Per coloro che non hanno invece maturato le anzianità
  contributive prescritte per il pensionamento anticipato, i
  periodi mancanti sono aggiornati mediante nuovi e allegati
  coefficienti progressivi di moltiplicazione.
    Con l'articolo 9 viene, inoltre, sancita la parificazione
  dell'aliquota di contribuzione a carico dei lavoratori
  dipendenti.
    Tale parificazione viene attuata con decreti del Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per la
  funzione pubblica e del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
  90 giorni dal primo rinnovo del contratto collettivo per le
  categorie di lavoratori il cui trattamento è oggetto di
  contrattazione collettiva.  Il decreto è soggetto al parere
  obbligatorio vincolante delle competenti Commissioni
  parlamentari.
    Il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro viene disposto
  dall'articolo 10.
    Con questa norma si stabilisce che le quote delle pensioni
  dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti
  di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, degli
  ordinamenti sostitutivi della medesima nonché delle gestioni
  speciali dei lavoratori autonomi siano cumulabili, nella
  misura del 50 per cento dell'importo della pensione maturata
  al compimento dell'età di cui al comma 1 dell'articolo 3, con
  i redditi da lavoro dipendente, professionale e autonomo e con
  i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione
  speciale e ordinaria.
    Il diritto al cumulo non si applica nei confronti di coloro
  che siano pensionati del settore pubblico e fruiscano di un
  trattamento più favorevole.
    Gli articoli 11 e 12 fissano la disciplina della
  perequazione automatica delle pensioni al costo della vita,
  corrispondente all'incremento percentuale delle retribuzioni
  dei lavoratori pubblici e privati percepite di fatto, cosi
  come fissato dall'ISTAT.
    Sono esclusi dal calcolo l'indennità integrativa speciale,
  l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia.  Il
  comma 3 dell'articolo 11 stabilisce come restino ferme le
  disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni
  conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo
  della vita calcolato dall'ISTAT.
    Con l'articolo 12 viene definita la tabella indicante la
  misura percentuale di variazione degli aumenti di perequazione
  automatica delle pensioni, calcolata in base alle singole
  fasce di importo della pensione.
    L'articolo 13 fissa i criteri per l'estensione della
  normativa previdenziale relativa al calcolo della retribuzione
  pensionabile
 
                              Pag. 10
 
  nabile anche nei confronti degli iscritti alle forme
  sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
  dei lavoratori dipendenti.
    Il comma 2 dell'articolo 13 attribuisce al Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  del tesoro e, ove richiesto, per la funzione pubblica, la
  delega relativa alle disposizioni che sanciscono i criteri per
  la gradualità necessaria ad attuare nei confronti dei soggetti
  che saranno collocati in pensione nel periodo compreso tra il
  1^ gennaio 1993 e il 31 dicembre 2007 la disciplina relativa
  all'estensione del periodo di calcolo della retribuzione
  pensionabile.
    Con l'articolo 14 viene fissata la normativa transitoria
  per il calcolo delle pensioni, mentre all'articolo 15 viene
  disposta
  la regolamentazione del pensionamento flessibile e del lavoro
  a tempo parziale, ai fini della determinazione dell'anzianità
  assicurativa e della retribuzione media pensionabile.
    Per la determinazione della base imponibile per il calcolo
  dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, l'articolo
  16 considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve
  dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di
  qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
    L'articolo 16 definisce, infine, le indennità ed i compensi
  esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile.
    La retribuzione così determinata viene presa a riferimento
  per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
  previdenza e di assistenza sociale interessate.
 
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