| Onorevoli Colleghi! -- Non è la prima volta che il PCI
prima ed ora il PDS presentano una proposta di legge di
riordino delle pensioni.
Presentammo un nostro progetto di legge nel 1979, dopo aver
constatato l'impossibilità di concludere l' iter del
primo progetto Scotti.
Ne abbiamo presentato un secondo nel 1983, in un quadro
politico, economico e sociale molto più complesso e
travagliato del precedente, in una fase di attacco al sistema
previdenziale pubblico, del quale non pochi (e tra questi lo
stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
Governo in carica) auspicavano un grave ridimensionamento
volto strumentalmente
a favorire l'affermarsi di gestioni pensionistiche
private.
Ne presentiamo uno oggi in un contesto sociale
completamente diverso dal precedente e in una situazione
economicofinanziaria assai pesante, all'interno di uno
scenario complessivo della spesa pubblica italiana sul quale
gravano contraddizioni e distorsioni sempre più spesso
evidenziate dagli organismi europei e comunitari. La necessità
di consolidare il sistema previdenziale pubblico e i livelli
di protezione sociale che esso garantisce, rende urgente
procedere ad una riforma e ad una nuova progettazione del
sistema che ne renda tollerabili gli oneri e ne migliori
l'equità e l'efficienza.
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"Il sistema previdenziale italiano - si legge nelle
conclusioni della relazione della Commissione parlamentare per
il controllo sugli enti previdenziali - presenta tensioni
destinate ad acuirsi nel tempo e prospettive assai
preoccupanti, e da più parti riconosciute, pur nella
differenza dei parametri e delle valutazioni assunte a base
delle future proiezioni. Le previsioni sono tali da non
consentire più aggiustamenti o razionalizzazioni del sistema,
ma postulano una complessiva riforma. Tale prospettiva di
riforma appare addirittura tardiva rispetto ai processi
sociali, economici e demografici da tempo in corso nel
Paese".
L'autorevole invito della Commissione parlamentare non ha
trovato eco favorevole presso il Governo attuale, il quale
sembra porre maggiore attenzione al mantenimento del suo
equilibrio interno (e quindi alla sua sopravvivenza) piuttosto
che ai problemi che salgono dalla società. Le vicende connesse
alla mancata presentazione di un disegno di legge di riforma -
peraltro annunciato con grande risalto e già articolato nelle
sue linee concrete dal Ministro del lavoro - conferma questo
nostro giudizio.
Il gruppo parlamentare del PDS ha, quindi, ritenuto
necessario assumere una iniziativa di tale rilievo politico e
sociale in quanto è da considerarsi ormai indifferibile un
intervento nel campo pensionistico che consegua un effetto di
riequilibrio economico-finanziario attraverso norme che
assicurino maggiore equità sociale e capacità di governo delle
situazioni nuove che si sono verificate nel mondo del lavoro e
nella società civile in questi ultimi anni.
Se guardiamo alla storia di quest'ultimo decennio dobbiamo
ammettere che l'esaurimento del ciclo economico espansivo ha
messo in crisi le politiche di riforma dello Stato sociale. Da
questo punto di vista non vi è dubbio che il "sovraccarico di
domanda" ha creato problemi non facili.
Tali difficoltà sono servite da supporto per una campagna
ideologica diretta a colpire la concreta possibilità di una
politica di riforma, di intervento pubblico che, in
coincidenza con la crisi dello Stato sociale, ha fatto
penetrare in larghi strati di popolazione la suggestione della
modernità e della presunta efficienza delle soluzioni
neoliberiste e neo privatiste.
Da parte loro, i governi hanno scelto di fronteggiare la
situazione facendo ricorso alla compressione dei diritti
sociali, non dando così ascolto alle domande che pervengono
dalla vita concreta dei cittadini.
Sappiamo che l'idea della riforma previdenziale si è
logorata nel tempo a causa della mancata trasformazione in
legge del progetto elaborato nel corso della IX legislatura
dalla Commissione speciale per le pensioni appositamente
costituita, a causa dell'azione di tipo ostruzionistico
attuata dal Governo.
Inoltre nella società italiana il progredire di una cultura
individualistica ha in qualche modo contribuito
all'affievolirsi di quella spinta solidaristica che era stata
alla base delle lotte di massa che avevano portato alla
riforma del 1969.
Conosciamo la difficoltà in una società, come quella che si
è in parte formata, in cui le spinte corporative hanno
conquistato nuovi e maggiori spazi, di realizzare un disegno
di assetto previdenziale ispirato ai princìpi dell'equità,
della giustizia e della solidarietà, quest'ultima non solo
all'interno di ogni generazione, ma anche tra le
generazioni.
Questa consapevolezza tuttavia non ci ha fatto e non ci fa
rinunciare a misurarci con essa in una prospettiva di
cambiamento degli assetti politici e istituzionali della
società italiana.
Con questa proposta diamo continuità ad una battaglia che
dura da oltre un decennio e che, se ancora non è riuscita ad
ottenere una legge di riforma generale del sistema
pensionistico, è comunque riuscita ad impedire che fosse
smantellato il sistema pubblico di protezione sociale. Tale
battaglia è stata altresì determinante per far avanzare una
linea volta a ridisegnare un sistema pensionistico in una
prospettiva di modernizzazione dello Stato
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sociale in grado di estendere in modo universale i "diritti"
dei lavoratori mettendo in simmetria la evoluzione dei
rapporti sociali con il progredire della società civile tra
cittadini. Si collocano in questa strategia alcuni importanti
provvedimenti approvati nel corso della X legislatura grazie
alla capacità propositiva e al determinante apporto del gruppo
parlamentare del PDS. Tra questi: la legge 11 maggio 1990, n.
108, che ha esteso l'obbligo della giusta causa per i
licenziamenti individuali nella piccola impresa; la legge 10
aprile 1991, n. 125, che ha disposto nuove garanzie per la
pari opportunità fra uomini e donne sul posto di lavoro; la
legge 29 dicembre 1987, n. 546, che ha previsto l'estensione
dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome; la
legge di ristrutturazione dell'INPS 9 marzo 1989, n. 88, che,
fra l'altro, ha messo ordine nella contabilità prevedendo la
evidenziazione delle singole gestioni e l'accorpamento nella
gestione degli interventi a carico del bilancio dello Stato di
tutte le spese di carattere assistenziale (separazione tra
previdenza ed assistenza); la legge 2 agosto 1990, n. 233, di
riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi che ha di fatto
equiparato la normativa dei lavoratori autonomi a quella dei
lavoratori dipendenti, collegando l'importo della pensione
alla contribuzione effettivamente versata; e il decreto-legge
22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1991, n. 59, sulla perequazione delle
pensioni d'annata, che ha permesso di recuperare gran parte
della perdita di valore delle pensioni in base all'incremento
del costo della vita e di superare alcune delle più vistose
sperequazioni.
Sulla base di queste motivazioni ci presentiamo al giudizio
del Paese e delle altre forze politiche con una proposta
complessiva di riordino del sistema previdenziale pubblico,
consapevoli di alcuni limiti della stessa proposta che,
peraltro, riteniamo secondari rispetto alla necessità di
aprire un grande dibattito di massa su questo aspetto assai
delicato e qualificante dello Stato sociale italiano e di
modificarne aspetti che riteniamo non più rinviabili.
Innanzitutto ci siamo sottratti alla tentazione di dare
alla nostra proposta una connotazione esclusivamente
finanziaria, da inserire all'interno di una manovra diretta
essenzialmente a risparmiare, oggi, poche centinaia di
miliardi da riversare nella voragine del deficit
pubblico, che ha bisogno di ben altri interventi
risanatori.
E' nostra opinione infatti che una parte fondamentale dello
Stato sociale italiano come la previdenza non debba essere
condizionata tanto pesantemente dalle difficoltà della finanza
pubblica generale, così da vederne stravolte le sue specifiche
finalità di tutela e di equità sancite dalla Costituzione
repubblicana.
In proposito non si può non condividere quanto affermato
nella relazione della Commissione, già citata, secondo la
quale "il sistema pensionistico italiano presenta, rispetto a
quello degli altri paesi europei, elementi di differenziazione
sia a livello legislativo - e quindi di protezione sociale -
sia in riferimento alla dinamica di sviluppo delle grandezze
socio-economiche direttamente influenti sui sistemi stessi.
Nel 1988, secondo dati di fonte EUROSTAT, la spesa per la
sicurezza sociale italiana per abitante, inclusiva della spesa
per la sanità, si è attestata tra quelle più basse tra i paesi
europei, superiore soltanto a Irlanda, Spagna e Portogallo;
tale rilievo vale anche per quanto riguarda l'incidenza delle
spese per la sicurezza sociale rispetto al PIL".
A fronte di questo scenario stanno proiezioni e prospettive
assai allarmanti secondo le quali il sistema pubblico di
previdenza rischia, entro il giro breve di due decenni, il
collasso economico-finanziario.
Noi stessi ci siamo misurati con questo problema che,
peraltro, si fonda su argomentazioni tutte da verificare.
Anche se non se ne nasconde la possibile attendibilità, almeno
di tendenza.
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Con ciò non si intende sostenere il disequilibrio
finanziario del sistema o, peggio, una dilazione immotivata
delle elargizioni e dei trattamenti cavalcando la tigre della
demagogia e del populismo. Siamo perfettamente consapevoli
della insostenibilità di diverse norme presenti nell'attuale
situazione pensionistica tanto nel comparto pubblico che in
quello privato.
Pertanto ci facciamo carico di proporre soluzioni che
comportano un tendenziale contenimento della spesa volto a
garantirne l'equità, oltre che una maggiore partecipazione al
finanziamento della spesa previdenziale, non trascurando di
incentivare gli stessi lavoratori alla lotta contro l'evasione
contributiva.
Riteniamo però che i fini dell'equità e della tutela, di
cui abbiamo parlato, debbano essere prioritari rispetto ad
altre valutazioni e che siano essi gli elementi giusti per
valutare la validità di un sistema previdenziale pubblico. Le
vicende delle leggi finanziarie di questi ultimi anni ci
indicano come i governi che le hanno approvate hanno mostrato
assai scarsa sensibilità al risanamento del Paese e che le
sole misure restrittive sono state tentate e spesso attuate
nei confronti dei diritti sociali dei lavoratori e sulle loro
retribuzioni. Proposte di diverso taglio, formulate dal PCI e
poi dal PDS, non hanno trovato l'eco che meritavano poiché con
esse si intendeva intaccare meccanismi di fondo del sistema di
potere e di gestione delle risorse finanziarie del Paese e
avviare una riconversione dell'economia attraverso una diversa
politica di industrializzazione del Paese e di investimenti
produttivi.
Con la proposta che presentiamo, non pretendiamo di
riformare lo Stato sociale italiano che, a nostro parere,
impone interventi di natura più complessa che riguardano la
salvaguardia del carattere universale dei servizi e delle
politiche nonché la predisposizione di servizi e prestazioni
diversificati per assicurare l'effettiva realizzazione delle
pari opportunità (non solo tra uomini e donne ma anche, e
soprattutto, tra ceti sociali diversi) nell'accesso e
nell'esercizio dei diritti universali.
Più specificamente la proposta di legge si pone, in uno
sforzo di coerenza massimo, come più immediato progetto di
riordino del sistema previdenziale, ancorato ad alcuni punti
qualificanti che descriviamo più dettagliatamente.
1. Flessibilità.
Essa è riferita alla questione centrale dell'età (ma non
solo a questa) come indicazione di un modo nuovo di concepire
i rapporti tra tempi di lavoro e tempi di vita.
In materia di età del pensionamento la proposta che
presentiamo tende ad avviare a soluzione il problema della
quantità attraverso la qualità offrendo ai lavoratori la
possibilità di un allungamento volontario del periodo di
permanenza nell'attività lavorativa.
Una vera flessibilità deve permettere agli interessati una
scelta reale: essa ha tanto maggiore attrattiva, e quindi
maggiore efficacia, quanto più convenienti sono le condizioni
per il suo esercizio da parte del lavoratore, a cominciare
dalla valutazione che gli interessati danno della propria
permanenza nell'attività che svolgono. Ovviamente coloro che
trovano nel lavoro unicamente un interesse finanziario
desiderano lasciare la vita attiva con interesse assai
maggiore di quanti esercitano una attività più gratificante, i
quali temono vivamente il loro allontanamento dal mondo delle
persone attive.
In entrambi i casi, peraltro, un peso decisivo è costituito
dalla incidenza economica che una scelta del genere
comporta.
Rispetto ai sistemi rigidi che pongono il principio di
un'età fissa, l'elasticità connessa all'idea di flessibilità
consente di introdurre concreti progressi dal punto di vista
dei bisogni individuali.
La possibilità concessa dalla legge vigente di continuare a
lavorare fino a 62 anni non ha dato esiti positivi (almeno
allo stato delle conoscenze) perché non ha risolto in modo
soddisfacente questo problema.
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In concreto riteniamo improponibile una soluzione che
mantenga in piedi l'attuale meccanismo del cumulo tra pensione
e retribuzione che lo limita, come è noto, al solo importo del
trattamento minimo.
Poiché restando in vita tale normativa, l'incremento
previsto (e futuro) sarebbe largamente inferiore alla perdita
registrata sul trattamento di pensione maturato, ci si deve
chiedere se essa non tenda invece a mantenere di fatto come
unica soluzione il pensionamento previsto dalla legge. Nè
sembra in grado di realizzare quel mix tra convenienza
per i lavoratori e risparmio per il sistema previdenziale
l'ipotesi di incentivare la permanenza in servizio con il
semplice incremento attualmente previsto.
A nostro parere si rende necessario, quindi, stimolare la
prosecuzione volontaria della attività lavorativa, consentendo
un cumulo maggiore di quello in essere fino a raggiungere il
50 per cento della pensione spettante.
In ogni caso la nostra proposta intende porre come punto
fermo di un riordino serio del sistema previdenziale pubblico
la flessibilità dell'uscita dall'attività lavorativa.
Il quadro è completato dalle nostre proposte dirette alla
valorizzazione del lavoro riproduttivo e di cura ma anche di
percorsi di vita diversi con i quali cominciamo ad affrontare
il grande tema della proprietà sociale e individuale del
tempo. Ulteriori elementi di flessibilità nel corso della vita
attiva sono i congedi parentali, i congedi per motivi
personali, il lavoro part-time.
Con le proposte formulate in questa direzione
affrontiamo la questione della funzione del lavoro nei
processi di sviluppo della identità personale. Non v'è dubbio,
infatti, che il lavoro ha un peso minore che in passato nei
processi di auto-realizzazione personale e che esso occupa una
parte quantitativamente decrescente nella vita delle
persone.
La cultura femminile ha contribuito fortemente a modificare
la centralità del lavoro per come era intesa nel passato.
Non v'è dubbio che pur riguardando la proposta sia gli
uomini che le donne, è dalle lotte di queste ultime che sono
originati processi di maturazione che hanno cambiato il
rapporto tra modelli di produzione e modelli di vita
individuale.
L'emergere di diseguaglianze finora rimaste occulte ha
posto come problema primario quello della maternità e del
lavoro di cura.
Anche se la crescente responsabilità pubblica ha costruito
un codice molto avanzato per la tutela della maternità (assai
più avanzato delle recenti direttive CEE) ed ha sollevato le
donne di parte di responsabilità verso i figli in età
pre-scolare, e in questo senso le donne hanno ottenuto un più
alto grado di autonomia, il lavoro di cura dei figli ricade
ancora largamente sulle lavoratrici che vivono la
contraddizione tra i due tipi di attività che devono
affrontare.
Ciò accade in dipendenza del fatto che le condizioni di
lavoro, gli orari e, ad un certo livello, i salari sono legati
al principio che altri si occupino del lavoro di cura e di
gestione familiare.
Da qui trae origine la nostra proposta di maggiore tutela
previdenziale della maternità, che viene estesa anche ai casi
in cui si sia verificata prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, e il diritto di fruire, da parte dei lavoratori e
lavoratrici, di congedi parentali per l'assistenza a minori di
10 anni, di anziani superiori a 65 anni, di disabili in misura
non inferiore al 45 per cento.
Tutti questi periodi sono coperti da contribuzione
figurativa. Diverse sono le considerazioni che ci hanno
convinto a presentare una proposta diretta a prevedere la
possibilità di fruire di congedi personali e del lavoro
part-time, tesi entrambi a favorire un'impostazione più
flessibile del sistema previdenziale rispetto ai tempi di
lavoro e di vita.
Queste flessibilità possono concorrere, altresì, a
risolvere il problema della parità di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'età pensionabile, evitando di
aumentare l'età pensionabile delle donne.
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2. Unificazione normativa.
E' unanimamente riconosciuta la insostenibilità di un
sistema che si articoli in decine di sistemi tra loro
differenziati e soprattutto in una cesura profonda tra lavoro
privato e lavoro pubblico.
Ferma restando la necessaria gradualità del processo di
unificazione riteniamo l'omogeneizzazione dei trattamenti per
i grandi comparti del lavoro dipendente un presupposto
fondamentale per qualsiasi progetto di riforma, sia pure con
tutte le cautele indispensabili alla sua attuazione.
Vanno in questa direzione in primo luogo esigenze di
giustizia, continuamente invocate ma finora non risolte, ma
anche problemi di tenuta e di trasparenza finanziaria.
Il cardine di questa proposta sta nella necessità che ad
eguale retribuzione ed età contributiva corrisponda un
identico trattamento pensionistico.
La situazione attuale è invece caratterizzata da
sperequazioni assai gravi tra dipendenti pubblici e privati,
ma anche all'interno di ciascuno di questi settori. Riteniamo
indifferibile l'esigenza di superare le ingiustizie e le
discriminazioni più volte documentate.
Siamo al tempo stesso consapevoli che la nostra proposta
può comportare un cambiamento non lieve dello status di
grandi masse di cittadini e di lavoratori che hanno fino ad
oggi fruito di una legislazione incoerente che non ha tenuto
conto di valori di fondo come il rapporto tra contributi e
prestazioni.
La nostra proposta di omogeneizzazione previdenziale tiene
conto altresì della proposta generale di unificazione di tutto
il mondo del lavoro pubblico e privato all'interno del diritto
comune e ne avvalora, ancor più che in passato, le ragioni.
Non si tratta qui di perseguire intenti punitivi ma solo di
esigenze di giustizia molto sentite e della opportunità,
sempre più avvertita, di riunificare il mondo del lavoro
dipendente, oggi che lo sviluppo del terziario tradizionale e
di quello avanzato ha ridotto notevolmente i confini tra i due
settori di attività e anzi tende a riconnetterli sempre più
strettamente.
3. Modifica della base di calcolo della pensione.
L'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo
della pensione da 5 a 10 anni, con tendenza verso tutta la
vita lavorativa, si regge su una valutazione di fondo che
riguarda il mutamento dei percorsi di lavoro in atto non
soltanto nella società italiana. La scelta di valorizzazione
del periodo terminale dell'attività lavorativa partiva dal
presupposto della permanenza in una carriera (svolta nella
maggior parte dei casi alle dipendenze di una medesima
azienda, fabbrica o ente) che assicurava un percorso
crescente.
Tipica di questa impostazione è la disciplina prevista per
i dipendenti pubblici dello Stato e degli enti locali (che fa
riferimento all'ultimo anno di retribuzione o all'ultimo mese)
dove la carriera è stata ed è largamente collegata al decorso
del tempo, cioè alla permanenza in servizio, piuttosto che a
parametri riguardanti la professionalità e la produttività dei
dipendenti.
L'attuale sistema penalizza chi subisce cadute di
professionalità e di guadagno negli ultimi anni dell'attività
lavorativa, fenomeno questo che l'instabilità del mercato del
lavoro e la pressione dei nuovi soggetti rende sempre più
diffuso.
Non solo queste ragioni ci hanno indotto a proporre tappe
intermedie verso una valutazione riferita a tutta la vita
lavorativa, ma anche l'obiettivo di incentivare interessi
convergenti nella lotta contro l'evasione contributiva.
Una ulteriore motivazione va ricercata nella volontà di
stabilire un coefficiente più equo tra contribuzioni e
prestazioni. Questo principio, di stretta natura assicurativa,
deve, tuttavia, avere una giusta considerazione all'interno
del sistema previdenziale pubblico, ferma restando l'altra
fondamentale caratteristica di questo sistema
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che è costituita dal principio di solidarietà.
Come effetto collaterale e indotto l'innovazione che
proponiamo potrà contribuire a ridurre i fenomeni di evasione
e di elusione contributiva suscitando l'interesse del
lavoratore a verificare e pretendere l'esatto versamento dei
contributi per un periodo di tempo più lungo (dieci anni o
tutta l'età lavorativa) e scoraggiando tentazioni di
collusione che producono un doppio effetto perverso di elevare
surrettiziamente la base di calcolo della pensione e per ciò
stesso il trattamento di pensione e nel contempo di
incentivare l'evasione contributiva.
4. Perequazione automatica delle pensioni alla dinamica
retributiva.
Il meccanismo di collegamento tra le pensioni e la
dinamica retributiva si è rivelato nel corso di questi ultimi
anni assolutamente non idoneo.
Uno studio del Ministero del tesoro del dicembre del 1989
dal titolo "Le indicizzazioni delle pensioni: meccanismi
esistenti e prospettive di riforma", prendendo in
considerazione anche la modifica della normativa esistente fin
dal 1975 (articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160),
introdotta dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
(finanziaria 1988) con l'intento di rendere più adeguato il
meccanismo in vigore, riconosce che "si è posta in essere una
formula complicata che lascia le cose come stavano, non senza
infliggere all'ISTAT calcoli laboriosi in vista di un
confronto finale il cui esito è noto a priori perché
dipende dalla definizione stessa delle grandezze da
confrontare".
Pertanto anche da questo studio esce confermato come il
meccanismo, sia pure modificato, non abbia cambiato nella
sostanza i preesistenti limiti, configurandosi di fatto come
un criterio posto in essere soprattutto per risparmiare (ad
ogni aumento di un punto percentuale corrisponde un costo di
lire 1.200 miliardi).
Infatti il congegno così definito fa in modo che
nell'ipotesi di aumento dell'indice dell'inflazione in misura
superiore rispetto a quello della dinamica salariale si
determini una differenza che riduce o annulla la dinamica
salariale stessa. A dimostrazione di ciò basti esaminare come
la rilevazione della dinamica salariale effettuata sia prima
che dopo la modifica introdotta con l'articolo 21, si
evidenzia come non veritiera, tant'è che dal 1986 ad oggi
risulterebbe una rilevazione della dinamica salariale, dovuta
ai rinnovi contrattuali, del tutto paradossale: 1986: 0,4 per
cento; 1987: 0,4 per cento; 1988: 0 per cento; 1989: 2,7 per
cento; 1990: 0 per cento; 1991: 0 per cento.
E' quindi necessario ricercare un nuovo congegno che
risulti in grado di rilevare l'effettivo aumento percentuale
della dinamica retributiva, attraverso criteri certi e precisi
anche sotto il profilo tecnico, per poi applicarlo sull'intera
pensione ivi comprese l'indennità integrativa speciale, per le
pensioni del settore pubblico, e le "quote aggiuntive" per le
pensioni del settore privato.
Solo in questo modo, infatti, sarà possibile eliminare per
il futuro uno degli elementi che contribuiscono alla
determinazione delle cosiddette pensioni d'annata.
La proposta di aggancio alle retribuzioni qui avanzata
tende, inoltre, non solo a cautelare i redditi da pensione
dalla svalutazione che in futuro li colpirà in misura
crescente, ma anche a creare una nuova situazione di
equilibrio dal punto di vista contributivo.
Il gruppo parlamentare del PDS intende inoltre completare
il quadro delle iniziative sulle politiche sociali con altre
proposte riguardanti rispettivamente la regolamentazione dei
"fondi integrativi di pensione", e la istituzione del "minimo
vitale" nel quadro delle legge di riforma degli interventi di
carattere assistenziale.
* * *
L'articolo 1 definisce le finalità della legge, stabilendo
l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici obbligatori,
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rispetto delle eventuali ulteriori forme di previdenza
costituite su base volontaria ed individuale per l'erogazione
di trattamenti integrativi.
Con l'articolo 2 viene disposta l'estensione della
normativa in vigore per il Fondo lavoratori dipendenti a tutti
i regimi pensionistici per quanto riguarda i nuovi assunti.
Vengono invece mantenute le disposizioni previste nei
singoli ordinamenti per coloro che hanno un rapporto di lavoro
in atto, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni
di senso diverso previste dalla legge.
La regolamentazione dell'età per il pensionamento di
vecchiaia e fissata all'articolo 3, che sancisce il diritto
alla pensione per l'assicurato al compimento del sessantesimo
anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di
età per le donne, ferme restando le maggiori età previste nei
singoli ordinamenti, qualora siano trascorsi almeno quindici
anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino
versati o accreditati in suo favore i contributi
corrispondenti. Allo scopo di incentivare il differimento
della data del pensionamento, anche nel caso che abbiano
raggiunto l'anzianità contributiva massima, il comma 2
dell'articolo 3 prevede che gli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle gestioni
sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possano
continuare a prestare la loro opera fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età. In questo caso vengono
applicate le disposizioni relative al cumulo tra pensioni e
reddito da lavoro di cui all'articolo 10 della presente
legge.
La misura massima della percentuale di commisurazione della
pensione alla retribuzione per gli assicurati di cui al
medesimo comma 2 è stabilita nel 90 per cento, con misure
intermedie della percentuale pari al 2 per cento per ogni anno
di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo
pieno.
Il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce inoltre che le
disposizioni relative all'età per il pensionamento di
vecchiaia valgono anche per le lavoratrici iscritte alle
gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni.
L'articolo 4 definisce i criteri per il calcolo della
retribuzione pensionabile, sostituendo i commi ottavo e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n.
297. La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti risulta costituita dalla decima parte della somma
delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di
lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 520 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione. Se però il numero
delle settimane di contribuzione è inferiore a 520, la
retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di
contribuzione esistenti.
Ai fini del calcolo è inoltre aggiunto un criterio di
rivalutazione corrispondente al 50 per cento della variazione
reale del prodotto interno lordo per lavoratore occupato.
L'articolo 5 fissa il diritto al riscatto dei periodi di
inoccupazione e di disoccupazione, compresi tra il ventesimo e
il trentesimo anno di età, per un massimo di quattro anni, per
i lavoratori dipendenti ed autonomi che possono far valere
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività lavorativa.
Questa facoltà non è cumulabile con il riscatto del periodo
di corso legale di laurea.
Il riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e
assenza per infortuni viene definito dall'articolo 6, che
fissa, al comma 1, il riconoscimento figurativo per la loro
intera durata per i periodi indennizzati di malattia ed i
periodi di assenza per infortunio.
Il comma 3 riconosce come coperti da contribuzione
figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di
durata previsti per interruzione obbligatoria del
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lavoro, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in
assenza del rapporto di lavoro.
I commi successivi dell'articolo 6 definiscono la
regolamentazione per i congedi parentali, coperti da
contribuzione figurativa, e per i congedi personali,
riscattabili con onere a carico del lavoratore. Per il
riscatto dei periodi non coperti figurativamente è possibile
l'utilizzo dell'anticipazione del trattamento di fine
rapporto.
Con l'articolo 7 viene definita la nuova normativa relativa
al pensionamento per attività usuranti o particolarmente
usuranti.
Viene così prevista, a richiesta del lavoratore,
l'anticipazione dei limiti di età pensionabile, di due mesi
per ogni anno di occupazione in attività usurante, e di
quattro mesi per ogni anno di occupazione in attivita
particolarmente usurante.
Il limite massimo fissato è di 5 anni per le attività
usuranti e di 10 anni per le attività particolarmente
usuranti.
Ogni anno di occupazione in attività usurante o
particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione,
rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione
figurativa utile ai fini del diritto e della misura della
pensione di vecchiaia e di anzianità, fino al limite massimo
sopra indicato.
L'articolo 8 stabilisce il diritto di usufruire delle norme
previste al riguardo nei rispettivi ordinamenti per i soggetti
che all'entrata in vigore della presente legge abbiano
maturato le anzianità contributive prescritte per il
pensionamento anticipato.
Per coloro che non hanno invece maturato le anzianità
contributive prescritte per il pensionamento anticipato, i
periodi mancanti sono aggiornati mediante nuovi e allegati
coefficienti progressivi di moltiplicazione.
Con l'articolo 9 viene, inoltre, sancita la parificazione
dell'aliquota di contribuzione a carico dei lavoratori
dipendenti.
Tale parificazione viene attuata con decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
90 giorni dal primo rinnovo del contratto collettivo per le
categorie di lavoratori il cui trattamento è oggetto di
contrattazione collettiva. Il decreto è soggetto al parere
obbligatorio vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari.
Il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro viene disposto
dall'articolo 10.
Con questa norma si stabilisce che le quote delle pensioni
dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti
di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, degli
ordinamenti sostitutivi della medesima nonché delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi siano cumulabili, nella
misura del 50 per cento dell'importo della pensione maturata
al compimento dell'età di cui al comma 1 dell'articolo 3, con
i redditi da lavoro dipendente, professionale e autonomo e con
i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione
speciale e ordinaria.
Il diritto al cumulo non si applica nei confronti di coloro
che siano pensionati del settore pubblico e fruiscano di un
trattamento più favorevole.
Gli articoli 11 e 12 fissano la disciplina della
perequazione automatica delle pensioni al costo della vita,
corrispondente all'incremento percentuale delle retribuzioni
dei lavoratori pubblici e privati percepite di fatto, cosi
come fissato dall'ISTAT.
Sono esclusi dal calcolo l'indennità integrativa speciale,
l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia. Il
comma 3 dell'articolo 11 stabilisce come restino ferme le
disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni
conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo
della vita calcolato dall'ISTAT.
Con l'articolo 12 viene definita la tabella indicante la
misura percentuale di variazione degli aumenti di perequazione
automatica delle pensioni, calcolata in base alle singole
fasce di importo della pensione.
L'articolo 13 fissa i criteri per l'estensione della
normativa previdenziale relativa al calcolo della retribuzione
pensionabile
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nabile anche nei confronti degli iscritti alle forme
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti.
Il comma 2 dell'articolo 13 attribuisce al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro e, ove richiesto, per la funzione pubblica, la
delega relativa alle disposizioni che sanciscono i criteri per
la gradualità necessaria ad attuare nei confronti dei soggetti
che saranno collocati in pensione nel periodo compreso tra il
1^ gennaio 1993 e il 31 dicembre 2007 la disciplina relativa
all'estensione del periodo di calcolo della retribuzione
pensionabile.
Con l'articolo 14 viene fissata la normativa transitoria
per il calcolo delle pensioni, mentre all'articolo 15 viene
disposta
la regolamentazione del pensionamento flessibile e del lavoro
a tempo parziale, ai fini della determinazione dell'anzianità
assicurativa e della retribuzione media pensionabile.
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, l'articolo
16 considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve
dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di
qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
L'articolo 16 definisce, infine, le indennità ed i compensi
esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile.
La retribuzione così determinata viene presa a riferimento
per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
previdenza e di assistenza sociale interessate.
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