| (Campo di applicazione).
1. A far data dall'entrata in vigore della presente
legge, la normativa in vigore per il Fondo lavoratori
dipendenti è estesa a tutti i regimi pensionistici e si
applica ai nuovi assunti.
2. A coloro che hanno un rapporto di lavoro in atto, per
quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni previste nei singoli ordinamenti.
| |