| (Età per il pensionamento di vecchiaia).
1. L'assicurato ha diritto alla pensione al compimento
del sessantesimo anno di età per gli uomini e del
cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano
trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo
favore i contributi previsti dall'articolo 9 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come da
ultimo modificato dall'articolo 60 della legge 30 aprile 1969,
n. 153. Restano fermi i limiti di età previsti dalla
preesistente normativa per le gestioni diverse dal Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
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2. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o
esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro
opera fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età
anche nel caso che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva
massima utile prevista dai singoli ordinamenti.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
4. Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano altresì le
disposizioni relative al cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro di cui all'articolo 10.
5. A modifica di quanto disposto dall'articolo 11, secondo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la misura massima
della percentuale di commisurazione della pensione alla
retribuzione per gli assicurati di cui al comma 2 della
presente legge è stabilita nel novanta per cento, con misure
intermedie della percentuale pari al due per cento per ogni
anno di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a
tempo pieno.
6. Le lavoratrici iscritte alle gestioni previdenziali
degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche se in possesso
dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia,
possono optare di continuare ad esercitare la propria attività
fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.
7. Nei casi di cui ai commi precedenti la pensione
spettante non può superare il novanta per cento dell'ultima
retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo
pieno.
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