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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


978
DDL0103-0005
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
           (Età per il pensionamento di vecchiaia).
      1.  L'assicurato ha diritto alla pensione al compimento
  del sessantesimo anno di età per gli uomini e del
  cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano
  trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale
  dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in suo
  favore i contributi previsti dall'articolo 9 del regio
  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come da
  ultimo modificato dall'articolo 60 della legge 30 aprile 1969,
  n. 153.  Restano fermi i limiti di età previsti dalla
  preesistente normativa per le gestioni diverse dal Fondo
  pensioni lavoratori dipendenti.
 
                              Pag. 12
 
    2.  Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
  dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o
  esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro
  opera fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età
  anche nel caso che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva
  massima utile prevista dai singoli ordinamenti.
    3.  Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano le
  disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
  modificazioni.
    4.  Nella ipotesi di cui al comma 2 si applicano altresì le
  disposizioni relative al cumulo tra pensioni e redditi da
  lavoro di cui all'articolo 10.
    5.  A modifica di quanto disposto dall'articolo 11, secondo
  comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la misura massima
  della percentuale di commisurazione della pensione alla
  retribuzione per gli assicurati di cui al comma 2 della
  presente legge è stabilita nel novanta per cento, con misure
  intermedie della percentuale pari al due per cento per ogni
  anno di retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a
  tempo pieno.
    6.  Le lavoratrici iscritte alle gestioni previdenziali
  degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei
  coltivatori diretti, mezzadri e coloni, anche se in possesso
  dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia,
  possono optare di continuare ad esercitare la propria attività
  fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.
    7.  Nei casi di cui ai commi precedenti la pensione
  spettante non può superare il novanta per cento dell'ultima
  retribuzione percepita in costanza di lavoro svolto a tempo
  pieno.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=022 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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