| (Calcolo della retribuzione pensionabile).
1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio
1982, n. 297, è sostituito dal seguente:
"La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria
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per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti è costituita dalla decima parte della somma delle
retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero
ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime
520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione".
2. Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge 20
maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:
"Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
sia inferiore a 520, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno
solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua
pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni
corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti".
3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui
al presente articolo, all'undicesimo comma dell'articolo 3
della legge 20 maggio 1982, n. 297, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La medesima retribuzione media settimanale
è in aggiunta rivalutata in misura corrispondente al 50 per
cento della variazione reale del prodotto interno lordo per
lavoratore occupato calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui
la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
della pensione".
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui
al presente articolo, al comma 6 dell'articolo 5 e al comma 4
dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il reddito pensionabile è in
aggiunta rivalutato in misura corrispondente a quella prevista
dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni".
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5. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel
periodo compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31 dicembre
2002, le settimane di riferimento, ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, sono
costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per
cento del numero di settimane, con arrotondamento all'intero
per difetto, intercorrenti tra il 1^ gennaio 1993 e la data di
decorrenza della pensione.
6. La retribuzione pensionabile di tutti i lavoratori che
diano inizio alla loro attività lavorativa, dipendente o
autonoma, con decorrenza successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge, è determinata in base alla somma
delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro
o derivanti dalla attività autonoma svolta ovvero
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o ad
eventuale contribuzione volontaria fatta valere per il periodo
antecedente la decorrenza della pensione.
7. La retribuzione media di ciascun anno solare dei
lavoratori dipendenti di cui al comma 6 si determina
suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente ovvero ed eventuale contribuzione volontaria
per il numero di settimane coperte da contribuzione
obbligatoria, figurativa o volontaria.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno
emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
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