Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


979
DDL0103-0006
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
          (Calcolo della retribuzione pensionabile).
      1.  L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio
  1982, n. 297, è sostituito dal seguente:
    "La retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
  generale obbligatoria
 
                              Pag. 13
 
  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
  dipendenti è costituita dalla decima parte della somma delle
  retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o
  corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero
  ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime
  520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
  pensione".
    2.  Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge 20
  maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:
    "Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
  per la determinazione della retribuzione annua pensionabile
  sia inferiore a 520, ferma restando la determinazione della
  retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno
  solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
  dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua
  pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni
  corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti".
    3.  Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui
  al presente articolo, all'undicesimo comma dell'articolo 3
  della legge 20 maggio 1982, n. 297, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "La medesima retribuzione media settimanale
  è in aggiunta rivalutata in misura corrispondente al 50 per
  cento della variazione reale del prodotto interno lordo per
  lavoratore occupato calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui
  la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza
  della pensione".
    4.  Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui
  al presente articolo, al comma 6 dell'articolo 5 e al comma 4
  dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è aggiunto,
  in fine, il seguente periodo: "Il reddito pensionabile è in
  aggiunta rivalutato in misura corrispondente a quella prevista
  dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 297, e
  successive modificazioni".
 
                              Pag. 14
 
    5.  In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
  al comma 1, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel
  periodo compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31 dicembre
  2002, le settimane di riferimento, ai fini della
  determinazione della retribuzione pensionabile, sono
  costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per
  cento del numero di settimane, con arrotondamento all'intero
  per difetto, intercorrenti tra il 1^ gennaio 1993 e la data di
  decorrenza della pensione.
    6.  La retribuzione pensionabile di tutti i lavoratori che
  diano inizio alla loro attività lavorativa, dipendente o
  autonoma, con decorrenza successiva alla data di entrata in
  vigore della presente legge, è determinata in base alla somma
  delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro
  o derivanti dalla attività autonoma svolta ovvero
  corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o ad
  eventuale contribuzione volontaria fatta valere per il periodo
  antecedente la decorrenza della pensione.
    7.  La retribuzione media di ciascun anno solare dei
  lavoratori dipendenti di cui al comma 6 si determina
  suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto
  di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti
  figurativamente ovvero ed eventuale contribuzione volontaria
  per il numero di settimane coperte da contribuzione
  obbligatoria, figurativa o volontaria.
    8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno
  emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione
  delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=033 PAGFIN=0014 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati