| (Riscatto di periodi di inoccupazione
e di disoccupazione).
1. Ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori
autonomi, i quali possono far valere complessivamente almeno
cinque
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anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attività lavorativa, è consentito riscattare, a domanda, con
le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, periodi non coperti da assicurazione,
compresi tra il ventesimo e il trentesimo anno di età, nella
misura massima complessiva di quattro anni.
2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il
riscatto del periodo di corso legale di laurea.
3. Ai fini del pagamento dell'onere relativo al riscatto
del periodo di cui al comma 1, i lavoratori hanno diritto ad
ottenere dal datore di lavoro, in deroga ai presupposti e ai
limiti previsti dall'articolo 2120 del codice civile,
un'anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura
massima dell'ottanta per cento di quanto contabilmente
maturato in ciascun anno di attività lavorativa. Lo stesso
diritto di anticipazione annuale di quanto maturato
contabilmente per indennità di fine servizio o per trattamento
equipollente viene riconosciuto ai dipendenti pubblici.
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