| (Riconoscimento figurativo dei periodi
di malattia e di assenza per infortuni).
1. Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di
assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica
per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente
per la loro intera durata.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
accreditamento dei contributi figurativi nell'assicurazione
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni.
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3. Sono riconosciuti come coperti da contribuzione
figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di
durata previsti per l'interruzione obbligatoria del lavoro
anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in assenza
del rapporto di lavoro.
4. I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di
assentarsi dal lavoro per fruire di congedi parentali
concernenti l'assistenza e cura di minori di età inferiore
agli anni 10, di anziani di età superiore agli anni 65, di
disabili in misura non inferiore al 45 per cento, nel limite
massimo di 24 mesi.
5. I lavoratori e le lavoratrici possono chiedere di
assentarsi continuativamente dal lavoro per motivi personali
per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore ad un
anno. La durata complessiva delle assenze non può superare in
ogni caso la durata di due anni in tutta la vita
lavorativa.
6. I congedi di cui al comma 4 sono coperti da
contribuzione figurativa ai fini previdenziali. I congedi di
cui al comma 5 possono essere riscattati con onere a carico
del lavoratore, determinato con le modalità di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
7. Ove il lavoratore non intenda avvalersi della facoltà di
cui al comma 6, il periodo in cui è rimasto assente è
considerato neutro ai fini del calcolo della pensione e dei
requisiti contributivi relativi.
8. Ai fini del pagamento dell'onere relativo al riscatto
dei periodi di cui al comma 5, i lavoratori e le lavoratrici
hanno diritto di ottenere dal datore di lavoro, in deroga ai
presupposti e ai limiti previsti dall'articolo 2120 del codice
civile, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto
nella misura massima dell'ottanta per cento di quanto
contabilmente maturato in ciascun anno di attività
lavorativa.
9. I periodi di cui ai commi 4 e 5 sono esclusi dal
quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi
stabilito dall'articolo 9, n. 2), lettera a), del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito
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dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e per
l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
10. I periodi di cui ai commi 4 e 5 sono parimenti esclusi
dal computo del quinquennio previsto dallo stesso articolo 9,
n. 2), lettera b), e dall'articolo 13, per il diritto
alla pensione di invalidità e per i superstiti, e
dall'articolo 17, per il diritto alle prestazioni
antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto
dall'articolo 19 del citato regio decreto-legge n. 636 del
1939, per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 56, lettera c),
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, per i
periodi di servizio militare.
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