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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


981
DDL0103-0008
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
            (Riconoscimento figurativo dei periodi
           di malattia e di assenza per infortuni).
      1.  Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza
  successiva alla data di entrata in vigore della presente
  legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di
  assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica
  per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in
  vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente
  per la loro intera durata.
    2.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
  accreditamento dei contributi figurativi nell'assicurazione
  per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al regio
  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
  successive modificazioni.
 
                              Pag. 16
 
    3.  Sono riconosciuti come coperti da contribuzione
  figurativa i periodi di gravidanza e puerperio nei limiti di
  durata previsti per l'interruzione obbligatoria del lavoro
  anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in assenza
  del rapporto di lavoro.
    4.  I lavoratori e le lavoratrici hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per fruire di congedi parentali
  concernenti l'assistenza e cura di minori di età inferiore
  agli anni 10, di anziani di età superiore agli anni 65, di
  disabili in misura non inferiore al 45 per cento, nel limite
  massimo di 24 mesi.
    5.  I lavoratori e le lavoratrici possono chiedere di
  assentarsi continuativamente dal lavoro per motivi personali
  per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore ad un
  anno.  La durata complessiva delle assenze non può superare in
  ogni caso la durata di due anni in tutta la vita
  lavorativa.
    6.  I congedi di cui al comma 4 sono coperti da
  contribuzione figurativa ai fini previdenziali.  I congedi di
  cui al comma 5 possono essere riscattati con onere a carico
  del lavoratore, determinato con le modalità di cui
  all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
    7.  Ove il lavoratore non intenda avvalersi della facoltà di
  cui al comma 6, il periodo in cui è rimasto assente è
  considerato neutro ai fini del calcolo della pensione e dei
  requisiti contributivi relativi.
    8.  Ai fini del pagamento dell'onere relativo al riscatto
  dei periodi di cui al comma 5, i lavoratori e le lavoratrici
  hanno diritto di ottenere dal datore di lavoro, in deroga ai
  presupposti e ai limiti previsti dall'articolo 2120 del codice
  civile, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto
  nella misura massima dell'ottanta per cento di quanto
  contabilmente maturato in ciascun anno di attività
  lavorativa.
    9.  I periodi di cui ai commi 4 e 5 sono esclusi dal
  quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi
  stabilito dall'articolo 9, n. 2), lettera  a),  del regio
  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito
 
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  dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito
  dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e per
  l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
    10.  I periodi di cui ai commi 4 e 5 sono parimenti esclusi
  dal computo del quinquennio previsto dallo stesso articolo 9,
  n. 2), lettera  b),  e dall'articolo 13, per il diritto
  alla pensione di invalidità e per i superstiti, e
  dall'articolo 17, per il diritto alle prestazioni
  antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto
  dall'articolo 19 del citato regio decreto-legge n. 636 del
  1939, per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo
  restando quanto disposto dall'articolo 56, lettera  c),
  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, per i
  periodi di servizio militare.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=020 PAGFIN=0017 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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