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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


982
DDL0103-0009
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
                        (Pensionamento
           per attività particolarmente usuranti).
    1.  I limiti di età pensionabile possono, a richiesta del
  lavoratore, essere anticipati di due mesi per ogni anno di
  occupazione in attività usuranti, e di quattro mesi per ogni
  anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con
  un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci
  anni per le attività particolarmente usuranti.
    2.  Ogni anno di occupazione in attività usurante o
  particolarmente usurante successivo alla data di entrata a in
  vigore della presente legge, dà diritto all'attribuzione,
  rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione
  figurativa utile ai fini del diritto e della misura della
  pensione di vecchiaia e di anzianità fino ad un massimo di
  sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività
  usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente
  usuranti.
    3.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
  proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sentite
 
                              Pag. 18
 
  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
  sul piano nazionale, determina l'ammontare della contribuzione
  integrativa che deve essere posta a carico del datore di
  lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti
  anticipati ed individua le attività usuranti nonché le
  categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a
  tali attività.
    4.  Il decreto di cui al comma 3 è soggetto al parere
  obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari
  competenti.
    5.  Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di
  occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione dei
  limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono
  riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione
  alla durata dei periodi stessi.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=017 PAGFIN=0018 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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