| (Pensionamento
per attività particolarmente usuranti).
1. I limiti di età pensionabile possono, a richiesta del
lavoratore, essere anticipati di due mesi per ogni anno di
occupazione in attività usuranti, e di quattro mesi per ogni
anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con
un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci
anni per le attività particolarmente usuranti.
2. Ogni anno di occupazione in attività usurante o
particolarmente usurante successivo alla data di entrata a in
vigore della presente legge, dà diritto all'attribuzione,
rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione
figurativa utile ai fini del diritto e della misura della
pensione di vecchiaia e di anzianità fino ad un massimo di
sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività
usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente
usuranti.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite
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le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, determina l'ammontare della contribuzione
integrativa che deve essere posta a carico del datore di
lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti
anticipati ed individua le attività usuranti nonché le
categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a
tali attività.
4. Il decreto di cui al comma 3 è soggetto al parere
obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari
competenti.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di
occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione dei
limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono
riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione
alla durata dei periodi stessi.
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