| (Pensionamenti anticipati).
1. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno maturato le anzianità contributive
prescritte per le cessazioni facoltative anticipate dal
servizio con diritto a pensione a carico delle forme di
previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime
generale, restano ferme le norme previste nei rispettivi
ordinamenti in materia di pensionamento anticipato.
2. Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non hanno maturato le anzianità di cui al
comma 1 i periodi mancanti per acquisire l'anzianità
contributiva prescritta nei singoli ordinamenti sono
aggiornati mediante i coefficienti di moltiplicazione di cui
alla tabella A allegata alla presente legge.
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