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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


984
DDL0103-0011
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
  (Parificazione dell'aliquota di contribuzione
      pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti).
    1.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio
  1992 la misura
 
                              Pag. 19
 
  dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti
  iscritti nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive
  dell'assicurazione generale obbligatoria non può essere
  inferiore a quella prevista a carico degli iscritti
  nell'assicurazione predetta e deve essere rapportata
  all'intero ammontare della retribuzione imponibile nei
  rispettivi ordinamenti.
    2.  La parificazione di cui al comma 1 è attuata con decreti
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per le
  forme di previdenza sostitutive e del Ministro per la funzione
  pubblica per le forme esclusive, da emanare di concerto con il
  Ministro del tesoro.  Per le categorie di lavoratori il cui
  trattamento è oggetto di contrattazione collettiva, i predetti
  decreti sono emanati entro novanta giorni dal primo rinnovo
  del contratto collettivo, intervenuto successivamente alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  I decreti di cui al comma 2 sono soggetti al parere
  obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni
  parlamentari.
    4.  Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive,
  l'aumento della contribuzione conseguente alla parificazione
  non opera per la misura equivalente al valore della
  contribuzione versata ai fini della indennità di
  buonuscita.
    5.  Il sistema di computo della contribuzione deve prevedere
  un meccanismo graduale che tenga in considerazione, oltre al
  monte salari, il valore aggiunto nella produzione dei beni e
  dei servizi.
    6.  I decreti di cui al comma 2 devono prevedere la
  parificazione delle aliquote a carico dei lavoratori e di
  quelle a carico dei datori di lavoro, la riduzione del 4 per
  cento dell'aliquota per assegni familiari e il corrispondente
  aumento di quella per pensioni.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=032 PAGFIN=0019 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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