| (Parificazione dell'aliquota di contribuzione
pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti).
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1^ gennaio
1992 la misura
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dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti
iscritti nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria non può essere
inferiore a quella prevista a carico degli iscritti
nell'assicurazione predetta e deve essere rapportata
all'intero ammontare della retribuzione imponibile nei
rispettivi ordinamenti.
2. La parificazione di cui al comma 1 è attuata con decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per le
forme di previdenza sostitutive e del Ministro per la funzione
pubblica per le forme esclusive, da emanare di concerto con il
Ministro del tesoro. Per le categorie di lavoratori il cui
trattamento è oggetto di contrattazione collettiva, i predetti
decreti sono emanati entro novanta giorni dal primo rinnovo
del contratto collettivo, intervenuto successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti di cui al comma 2 sono soggetti al parere
obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive,
l'aumento della contribuzione conseguente alla parificazione
non opera per la misura equivalente al valore della
contribuzione versata ai fini della indennità di
buonuscita.
5. Il sistema di computo della contribuzione deve prevedere
un meccanismo graduale che tenga in considerazione, oltre al
monte salari, il valore aggiunto nella produzione dei beni e
dei servizi.
6. I decreti di cui al comma 2 devono prevedere la
parificazione delle aliquote a carico dei lavoratori e di
quelle a carico dei datori di lavoro, la riduzione del 4 per
cento dell'aliquota per assegni familiari e il corrispondente
aumento di quella per pensioni.
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