| (Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro).
1. Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di
invalidità e degli assegni
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diretti di invalidità dell'assicurazione generale
obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi della medesima
nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono
cumulabili, nella misura del cinquanta per cento dell'importo
della pensione maturata al compimento dell'età di cui al comma
1 dell'articolo 3, con i redditi da lavoro dipendente,
professionale e autonomo e con i trattamenti di integrazione
salariale e di disoccupazione speciale e ordinaria, fatta
salva in ogni caso l'integrazione al trattamento minimo
prevista dalle norme in vigore. Le quote eccedenti tale
importo sono soggette a trattenuta sino a concorrenza dei
redditi o del trattamento predetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano pensionati del settore pubblico e
fruiscano di un trattamento più favorevole in base alla
disciplina preesistente.
3. Ai fini di cui al comma 1 le pensioni, gli assegni e le
retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle
integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle
retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale
devono essere detratte anche le quote per tributi erariali e
per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre dai
redditi di lavoro autonomo e professionale debbono essere
consentite le detrazioni per spese di produzione previste
dalle vigenti leggi fiscali.
4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si
applicano anche alle pensioni e assegni dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, sulle quali è esercitato il diritto di
sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori
di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
5. La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro
qualora la pensione o l'assegno si cumuli con redditi da
lavoro dipendente, e dall'istituto previdenziale competente,
quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione
guadagni.
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Negli altri casi le quote di pensione o di assegno non
spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei
redditi e le somme riscosse sono trasferite al Ministero delle
finanze e entro centoventi giorni all'istituto previdenziale
competente. Quest'ultima disposizione trova applicazione anche
nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato.
6. Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in
vigore della presente legge restano in vigore, se più
favorevoli, le disposizioni anteriormente vigenti.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si
applicano nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta
fuori del territorio nazionale e ai titolari di pensione che
svolgano attività in qualità di operai agricoli a tempo
determinato e in qualità di addetti ai servizi domestici e
familiari.
8. Le pensioni e gli assegni sono totalmente cumulabili con
i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e da
istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili.
9. L'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è
abrogato.
10. Ai pensionamenti anticipati disciplinati dall'articolo
8 si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera
c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
153.
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