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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


985
DDL0103-0012
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
          (Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro).
      1.  Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di
  invalidità e degli assegni
 
                              Pag. 20
 
  diretti di invalidità dell'assicurazione generale
  obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi della medesima
  nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono
  cumulabili, nella misura del cinquanta per cento dell'importo
  della pensione maturata al compimento dell'età di cui al comma
  1 dell'articolo 3, con i redditi da lavoro dipendente,
  professionale e autonomo e con i trattamenti di integrazione
  salariale e di disoccupazione speciale e ordinaria, fatta
  salva in ogni caso l'integrazione al trattamento minimo
  prevista dalle norme in vigore.  Le quote eccedenti tale
  importo sono soggette a trattenuta sino a concorrenza dei
  redditi o del trattamento predetto.
    2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei
  confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, siano pensionati del settore pubblico e
  fruiscano di un trattamento più favorevole in base alla
  disciplina preesistente.
    3.  Ai fini di cui al comma 1 le pensioni, gli assegni e le
  retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle
  integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle
  retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale
  devono essere detratte anche le quote per tributi erariali e
  per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre dai
  redditi di lavoro autonomo e professionale debbono essere
  consentite le detrazioni per spese di produzione previste
  dalle vigenti leggi fiscali.
    4.  Le disposizioni contenute nei commi precedenti si
  applicano anche alle pensioni e assegni dell'assicurazione
  generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
  superstiti, sulle quali è esercitato il diritto di
  sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori
  di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza
  sociale.
    5.  La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro
  qualora la pensione o l'assegno si cumuli con redditi da
  lavoro dipendente, e dall'istituto previdenziale competente,
  quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione
  guadagni.
 
                              Pag. 21
 
  Negli altri casi le quote di pensione o di assegno non
  spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei
  redditi e le somme riscosse sono trasferite al Ministero delle
  finanze e entro centoventi giorni all'istituto previdenziale
  competente.  Quest'ultima disposizione trova applicazione anche
  nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato.
    6.  Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in
  vigore della presente legge restano in vigore, se più
  favorevoli, le disposizioni anteriormente vigenti.
    7.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si
  applicano nel caso in cui l'attività lavorativa sia svolta
  fuori del territorio nazionale e ai titolari di pensione che
  svolgano attività in qualità di operai agricoli a tempo
  determinato e in qualità di addetti ai servizi domestici e
  familiari.
    8.  Le pensioni e gli assegni sono totalmente cumulabili con
  i redditi derivanti da attività promosse da enti locali e da
  istituzioni pubbliche e private per programmi di reinserimento
  degli anziani in attività socialmente utili.
    9.  L'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è
  abrogato.
    10.  Ai pensionamenti anticipati disciplinati dall'articolo
  8 si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera
  c),  dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n.
  153.
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=035 PAGFIN=0021 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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