| (Disciplina della perequazione automatica delle pensioni
alla dinamica retributiva).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1992 e con effetto dal 1^
gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico
del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui
all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, sono aumentati annualmente in misura percentuale pari
all'incremento percentuale delle retribuzioni
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dei lavoratori pubblici e privati di fatto
percepite, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa
speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di
famiglia comunque denominati.
2. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al
comma 1 è calcolato con riferimento al periodo intercorrente
fra il 1^ agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno
seguente ed è applicato, con effetto dal 1^ gennaio
successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni
familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente
precedente.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni
percentuali dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Agli effetti del comma 2, l'importo delle pensioni cui
vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è
comprensivo della indennità integrativa speciale.
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