| (Estensione normativa previdenziale).
1. I criteri di cui all'articolo 4 si applicano anche
nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione
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generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, nonché, in relazione agli iscritti alle forme di
previdenza esclusive, del Ministro per la funzione pubblica,
sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a stabilire, per le
pensioni da liquidare nel periodo compreso tra il 1^ gennaio
1993 e il 31 dicembre 2007, la gradualità necessaria ad
attuare nei confronti dei soggetti che saranno collocati in
pensione per vecchiaia nel periodo suddetto la disciplina
prevista dal comma 1 dell'articolo 4.
3. Dal 1^ gennaio 2008 i criteri di cui all'articolo 4 si
applicano integralmente nei confronti dei soggetti in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono fatti salvi i vigenti limiti di età stabiliti per
il personale militare, per il personale viaggiante del settore
autoferrotranviario e per il personale di volo.
5. Sono altresì fatti salvi i limiti di età ed i criteri
per la determinazione della retribuzione giornaliera
pensionabile vigenti per i lavoratori dello spettacolo, ivi
compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi
professionisti.
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