| (Normativa transitoria
per il calcolo delle pensioni).
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, l'importo della pensione è
determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente
all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite
anteriormente
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al 1^ gennaio 1993, calcolato secondo la normativa vigente
precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta
confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo alle
anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1^ gennaio
1993, calcolato secondo le norme di cui alla presente
legge.
2. Ai fini della determinazione della quota di pensione di
cui alla lettera a) del comma 1 il calcolo della
retribuzione pensionabile va effettuato prendendo a
riferimento le retribuzioni percepite in costanza di rapporto
di lavoro o con riferimento a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria
risultante nel periodo immediatamente antecedente la
decorrenza della pensione.
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