| (Pensionamento flessibile
e lavoro a tempo parziale).
1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro a
tempo parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, e
viceversa, ai fini della determinazione dell'anzianità
assicurativa e della retribuzione media pensionabile, si
applica il comma 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863.
2. Ai lavoratori che abbiano convenuto con il datore di
lavoro il passaggio al tempo parziale con anticipazione del
pensionamento di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, è consentito di cumulare il trattamento di
pensione con la retribuzione nei limiti del reddito
complessivo corrispondente al lavoro prestato a tempo pieno al
netto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali a
carico del lavoratore.
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