| (Retribuzione imponibile).
1. Per la determinazione della base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si
considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal
datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi
trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
2. Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:
a) la diaria o indennità di trasferta o di missione
in cifra fissa, anche se in via continuativa in relazione alle
effettive giornate di trasferta o di missione;
b) i rimborsi "a piè di lista" che costituiscono
rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o
in occasione di lavoro;
c) l'indennità di rappresentanza in misura non
superiore al 5 per cento della retribuzione base stabilita per
legge, in relazione alle mansioni svolte;
d) l'indennità di cassa;
e) l'indennità di panatica per i marittimi a terra
in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60
per cento del suo ammontare;
f) la gratificazione o elargizione concessa una
tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non
ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al
rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
g) le indennità di anzianità ed integrazioni
attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro
e alla sua cessazione;
h) il valore della mensa in natura;
i) la quota dei compensi provvigionali dei
produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese,
nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei
compensi stessi;
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l) il compenso per lavoro straordinario relativo a
prestazioni superiori a 250 ore annue, fatta eccezione per i
lavoratori marittimi.
3. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della
retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
4. La retribuzione come determinata dai commi precedenti è
presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni
a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.
5. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono
quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, con effetti dal periodo di paga successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro il 31 dicembre 1992 con decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono emanati provvedimenti per
rendere omogenei, a quelli previsti nel presente articolo, i
criteri ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile e pensionabile tenendo presenti le singole
specificità che caratterizzano i trattamenti retributivi del
settore pubblico.
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Tabella A.
(Articolo 8)
COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE
Coefficienti di
moltlipicazione dell'anzianità
contributiva mancante al
contributiva raggiungimento dei requisiti
nei singoli ordinamenti prescritti nei singoli
(In anni) ordinamenti
-- --
15 ....................... 2,3333
16 ....................... 2,1875
17 ....................... 2,0588
18 ....................... 1,9444
19 ....................... 1,8421
20 ....................... 1,7500
21 ....................... 1,6667
22 ....................... 1,5909
23 ....................... 1,5217
24 ....................... 1,4583
25 ....................... 1,4000
26 ....................... 1,3462
27 ....................... 1,2963
28 ....................... 1,2500
29 ....................... 1,2069
30 ....................... 1,1667
31 ....................... 1,1290
32 ....................... 1,0938
33 ....................... 1.0606
34 ....................... 1,0294
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Tabella B.
(Articolo 12)
MISURE PERCENTUALI DI VARIAZIONE PER LA PEREQUAZIONE
AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Importo della pensione:
non eccedente il doppio del trattamento minimo:
anno 1993 ...................... 100 per cento
anno 1994 ...................... 100 per cento
dall'anno 1995 in poi .......... 100 per cento
fra il doppio e il triplo del trattamento minimo:
anno 1993 ...................... 94 per cento
anno 1994 ...................... 97 per cento
dall'anno 1995 in poi .......... 100 per cento
superiore al triplo del trattamento minimo:
anno 1993 ...................... 100 per cento
anno 1994 ...................... 100 per cento
dall'anno 1995 in poi ........... 100 per cento
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