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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


991
DDL0103-0018
Progetto di legge Camera n. 103 - testo presentato - (DDL11-103)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C103. TESTIPDL
...C103.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 25 Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC103 ZZ11 ZZPD ZZPR
                  (Retribuzione imponibile).
      1.  Per la determinazione della base imponibile per il
  calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si
  considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal
  datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi
  trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
    2.  Sono esclusi dalla retribuzione imponibile:
        a)  la diaria o indennità di trasferta o di missione
  in cifra fissa, anche se in via continuativa in relazione alle
  effettive giornate di trasferta o di missione;
        b)  i rimborsi "a piè di lista" che costituiscono
  rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o
  in occasione di lavoro;
        c)  l'indennità di rappresentanza in misura non
  superiore al 5 per cento della retribuzione base stabilita per
  legge, in relazione alle mansioni svolte;
        d)  l'indennità di cassa;
        e)  l'indennità di panatica per i marittimi a terra
  in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60
  per cento del suo ammontare;
        f)  la gratificazione o elargizione concessa  una
  tantum  a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non
  ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al
  rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
        g)  le indennità di anzianità ed integrazioni
  attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro
  e alla sua cessazione;
        h)  il valore della mensa in natura;
        i)  la quota dei compensi provvigionali dei
  produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese,
  nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei
  compensi stessi;
 
                              Pag. 26
 
        l)  il compenso per lavoro straordinario relativo a
  prestazioni superiori a 250 ore annue, fatta eccezione per i
  lavoratori marittimi.
    3.  L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della
  retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
    4.  La retribuzione come determinata dai commi precedenti è
  presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni
  a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
  interessate.
    5.  Le disposizioni del presente articolo sostituiscono
  quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
  153, con effetti dal periodo di paga successivo a quello in
  corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    6.  Entro il 31 dicembre 1992 con decreti del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
  per la funzione pubblica, sono emanati provvedimenti per
  rendere omogenei, a quelli previsti nel presente articolo, i
  criteri ai fini della determinazione della retribuzione
  imponibile e pensionabile tenendo presenti le singole
  specificità che caratterizzano i trattamenti retributivi del
  settore pubblico.
 
                              Pag. 27
 
                                           Tabella  A.
                                        (Articolo 8)
                    COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE
                                         Coefficienti di
                                 moltlipicazione dell'anzianità
                                 contributiva mancante al
       contributiva              raggiungimento dei requisiti
    nei singoli ordinamenti      prescritti nei singoli
          (In anni)              ordinamenti
                     --                           --
       15 .......................       2,3333
       16 .......................       2,1875
       17 .......................       2,0588
       18 .......................       1,9444
       19 .......................       1,8421
       20 .......................       1,7500
       21 .......................       1,6667
       22 .......................       1,5909
       23 .......................       1,5217
       24 .......................       1,4583
       25 .......................       1,4000
       26 .......................       1,3462
       27 .......................       1,2963
       28 .......................       1,2500
       29 .......................       1,2069
       30 .......................       1,1667
       31 .......................       1,1290
       32 .......................       1,0938
       33 .......................       1.0606
       34 .......................       1,0294
 
                              Pag. 28
 
                                          Tabella  B.
                                      (Articolo 12)
  MISURE PERCENTUALI DI VARIAZIONE PER LA PEREQUAZIONE
                  AUTOMATICA DELLE PENSIONI
  Importo della pensione:
      non eccedente il doppio del trattamento minimo:
        anno 1993 ......................  100 per cento
        anno 1994 ......................  100 per cento
        dall'anno 1995 in poi ..........  100 per cento
      fra il doppio e il triplo del trattamento minimo:
        anno 1993 ......................  94 per cento
        anno 1994 ......................  97 per cento
        dall'anno 1995 in poi ..........  100 per cento
      superiore al triplo del trattamento minimo:
         anno 1993  ......................  100 per cento
         anno 1994  ......................  100 per cento
         dall'anno 1995 in poi ...........  100 per cento
 
DATA=920423 FASCID=DDL11-103 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0103 TOTPAG=0028 TOTDOC=0018 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=001 PAGFIN=0028 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=25 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=010300 00 FASCIDC=11DDL0103 SORTNAV=0010300 000 00000 ZZDDLC103 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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