| 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 430
collegi uninominali.
2. I criteri per la costituzione dei collegi sono i
seguenti:
a) la popolazione di ogni collegio non deve essere
maggiore od inferiore del 5 per cento rispetto alla media
nazionale costituita dalla divisione dell'intera popolazione
nazionale, rilevata dall'ultimo censimento generale, per il
numero dei collegi;
b) il territorio dei collegi deve essere compreso,
per quanto possibile, nei confini dei comuni e della regione;
sono ammesse deroghe solo per garantire quanto previsto dalla
lettera a); al solo fine di far coincidere i confini di
un comune con la delimitazione dei collegi, la percentuale di
cui alla lettera a) è elevata al 10 per cento;
c) il territorio di ogni collegio deve essere
continuo, salvo che comprenda isole minori.
3. Alla costituzione dei collegi si provvede con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
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