| 1. Al secondo turno, che si svolge a quindici giorni di
distanza dal primo:
a) i partiti che abbiano presentato candidati al
primo turno possono costituire, entro sette giorni dalla prima
giornata elettorale, alleanze valide su tutto il territorio
nazionale, sulla base di un programma reso pubblico,
dichiarando, per ogni singolo collegio, quale candidato è
confermato e da quale simbolo, valido per tutto il territorio
nazionale e anche diverso da quelli presenti al primo turno, è
contrassegnato;
b) partecipano comunque al secondo turno i
candidati presentati secondo le modalità di cui alla lettera
a) dell'articolo 3; se riconosciuti quali candidati di
un'alleanza debbono dichiarare l'accettazione del
programma;
c) in ogni collegio risulta eletto il candidato che
abbia conseguito la maggioranza relativa dei voti.
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