| 1. I 200 seggi non assegnati su base territoriale sono così
ripartiti:
a) 110 ai partiti che singolarmente o alleati,
abbiano ottenuto, al secondo turno, la maggioranza anche
relativa dei 430 seggi assegnati su base territoriale;
b) 90 sono ripartiti proporzionalmente ai voti
riportati da ciascuno degli altri partiti che hanno
partecipato al primo turno.
2. Se i 110 seggi di cui alla lettera a) del comma 1
sono stati assegnati a un'alleanza, la ripartizione dei seggi
tra i partiti che la compongono avviene proporzionalmente ai
voti ottenuti da ciascun partito nel primo turno elettorale,
adottando, nel caso di resti, il criterio dell'attribuzione al
resto maggiore. Lo stesso criterio si applica per la
ripartizione dei 90 seggi di cui alla lettera b) del
comma 1.
3. Nell'ambito di ciascun partito i seggi sono assegnati a
quei candidati che non siano già risultati eletti ai sensi
della lettera c) degli articoli 3 e 4, utilizzando il
criterio della più alta percentuale di voti, conseguiti
all'interno di ciascuna lista, rispetto ai voti validi
espressi nel collegio.
| |