| 1. E' fatto divieto di utilizzo e di impiego degli animali
di cui all'articolo 2 nei casi in cui contrasti con le
abitudini e le caratteristiche etologiche degli animali o ne
comporti la modifica dell'ambiente, delle attitudini e delle
condizioni idonee e proprie della specie di appartenenza.
2. E' vietata la detenzione a scopo didattico e di lucro,
nonché l'esposizione in vetrina, degli animali di cui
all'articolo 2, salvo i casi in cui la detenzione e
stabulazione non comporti privazione alcuna agli stessi e non
ne alteri ambiente ed abitudini proprie della specie, con
particolare riferimento agli spazi vitali idonei. La presente
disposizione non si applica agli esercizi commerciali fissi
autorizzati e alle attività economiche e scientifiche previste
dalla legge.
3. Le norme riguardanti l'esposizione e la stabulazione
degli animali nei negozi sono definite con decreto del
Ministro
Pag. 5
dell'ambiente da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
| |