| 1. Lo Stato, coadiuvato dalle regioni e dalle province in
base alle disponibilità di programmazione e di bilancio,
favorisce, incentiva e finanzia il reinserimento negli
ambienti d'origine degli animali importati illegalmente e
sottoposti a sequestro giudiziario, nei casi in cui non viene
identificato il responsabile dell'illecito.
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2. Se il responsabile della illecita importazione è stato
identificato, la competente autorità giudiziaria ingiunge allo
stesso ed a sue spese la reimmissione dell'animale
nell'ambiente, comprese tutte le operazioni necessarie.
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