| 1. All'articolo 70, primo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, le parole: "o che importino strazio e
sevizie di animali." sono sostituite dalle seguenti: "o che
prevedano l'uso di animali, al di fuori dei casi espressamente
autorizzati dalla legge.".
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