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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


101106
SMC0159-0087
Bollettino Giunte e Commissioni n. 159 del 9 maggio 1995 - edizione definitiva - (SMC12-159)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.87 (che inizia a pag.102 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C1788. LAVCOMM
...C1788.
...EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 4.
Martedì 9 maggio 1995. - Presidenza del Vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Etheldreda Porzio Serravalle.
ZZSMC ZZRES ZZSMC090595 ZZSMC950509 ZZSMC000595 ZZSMC000095 ZZSMC159 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
     1.  Tutti i docenti della scuola secondaria superiore,
  compresi gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
  insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
  titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
  classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
  relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
     2.  Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
  finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
  compresenza sono automaticamente formulate, per gli ambiti di
  rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito
  l'altro insegnante.  Il voto unico viene assegnato dal
  consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
  nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
  interessati.
  4. 1.
  Napoli, Dell'Utri, Pitzalis, Ardica, Sidoti, Aloi,
  Benedetti Valentini.
     Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
     5.  All'articolo 485, comma 2, del testo unico delle
  disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato con
  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "nelle
  scuole elementari statali" sono sostituite dalle seguenti:
  "nelle scuole materne statali e nelle scuole elementari
  statali".
     6.  All'articolo 487, comma 1, del citato testo unico
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Parimenti viene
  valutato per intero il servizio di ruolo prestato nelle scuole
  materne e nelle scuole elementari statali in caso di passaggio
  dall'uno all'altro ruolo e viceversa".
  4. 7.
                                               Aprea, Burani.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     5.  Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
  all'estero, i provvedimenti di mantenimento, per i periodi
  compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
  disposti a favore del personale della scuola ai sensi
  dell'articolo 18, comma 8 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e
  dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 luglio 1988, n. 246,
  anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503.  E' data facoltà ai soggetti interessati
  di modificare la domanda di collocamento a riposo connessa con
  il mantenimento in servizio all'estero, presentata ai sensi
  del citato articolo 18, al fine del conseguimento del
  trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente
  alla scadenza del periodo di mantenimento del servizio
  all'estero.
  * 4. 4.
                                                  Il Governo.
 
                              Pag. 103
 
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     5.  Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
  all'estero, i provvedimenti di mantenimento, per i periodi
  compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
  disposti a favore del personale della scuola ai sensi
  dell'articolo 18, comma 8 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e
  dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 luglio 1988, n. 246,
  anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503.
     E' data facoltà ai soggetti interessati di modificare la
  domanda presentata ai sensi del sopra citato articolo 18, al
  fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione
  secondo l'ordinamento vigente alla scadenza del periodo di
  mantenimento del servizio all'estero.
  * 4. 6.
                                                    Sbarbati.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     5.  Il personale della scuola, mantenuto in servizio
  all'estero ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 25
  agosto 1982 n. 604 cui sia stato consentito di rimanere
  ulteriormente all'estero, su propria richiesta, ai sensi del
  comma 8 del medesimo articolo 18, al fine di conseguire il
  trattamento minimo di pensione, ha diritto alla liquidazione
  del trattamento di quiescenza sulla base dell'ordinamento
  pensionistico vigente all'atto della presentazione della
  domanda irrevocabile di collocamento a riposo prevista dal
  secondo periodo del medesimo comma 8.
  4. 11.
                                                   Monticone.
       Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
     5.  Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario,
  dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle
  istituzioni scolastiche statali alla data del 1^ gennaio
  dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
  presente legge è trasferito nei ruoli del personale
  amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato
  nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
  corrispondenti.
     6.  Il personale che riveste il profilo professionale di
  insegnante pratico o di assistente di cattedra appartenente al
  VI livello nell'ordinamento degli enti locali in servizio di
  ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel
  ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
     7.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
  dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
  personale di segreteria tecnico e ausiliario dipendente dagli
  enti locali, sono determinate secondo i criteri previsti, per
  le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
  annessa al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  Con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
  Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
  pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le
  qualifiche non previste dalla predetta tabella.
     8.  Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli
  enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali
  a loro favore.
     9.  Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi,
  entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di
  concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
  istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
  d'Italia e l'Unione delle province italiane, sono stabiliti i
  criteri e le modalità per la determinazione degli oneri
  sostenuti dagli enti locali per l'anno finanziario precedente
  quello dell'entrata in vigore della presente legge.
     10.  Le riduzioni di cui al comma 8 da apportare ai
  trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui ha effetto
  il presente articolo, sono determinate con decreto del
  Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e
  della pubblica istruzione.
  4. 3.
  Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai, Galliani,
  Sbarbati.
 
                              Pag. 104
 
       Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
     5.  Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario in
  servizio nelle istituzioni scolastiche statali, che, a norma
  delle vigenti disposizioni di legge, è a carico delle
  amministrazioni locali, purché in possesso del prescritto
  titolo di studio e con anzianità continuativa di almeno due
  anni di servizio nel ruolo specifico, a decorrere dall'anno
  successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
  viene assorbito nei ruoli del personale dello Stato.
     6.  Al personale di cui al comma 5, trasferito nei ruoli
  dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti
  giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata
  presso l'amministrazione di provenienza.
     7.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
  dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
  personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli
  enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per
  le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
  annessa al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  Con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
  del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
  Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica,
  si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche
  non previste dalla predetta tabella.
     8.  All'onere finanziario derivante dall'attuazione dei
  commi da 5 a 7 si provvede mediante riduzione dei contributi
  alle amministrazioni locali per le spese relative
  all'istruzione pubblica.
     9.  Le riduzioni di cui al comma 8 da apportare ai
  trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui ha effetto
  il presente articolo, sono determinate con decreto del
  Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e
  della pubblica istruzione.
  4. 10.
  Napoli, Sidoti, Pitzalis, Ardica, Storace, Aloi, Benedetti
  Valentini, Dell'Utri.
     Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
     5.  La dipendenza funzionale del personale dipendente dagli
  enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche
  statali, è attribuita ai dirigenti scolastici per l'intero
  ambito delle loro competenze, definite dal contratto
  collettivo nazionale di lavoro della relativa area
  contrattuale.
     6.  Per il perseguimento dei fini istituzionali e, in
  particolare, per una razionale distribuzione ed utilizzazione
  delle risorse strutturali, umane e strumentali, le scuole di
  ogni ordine e grado possono costituire consorzi di servizio
  mediante delibera degli organi di gestione interessati.
  4. 8.
                                               Aprea, Burani.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     6.  Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16
  aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       L'articolo 208  è sostituito dal seguente:
                         Art.  208.
                       (Insegnamenti).
     1.  Gli insegnamenti fondamentali impartiti nei corsi di
  cui all'articolo 207, comma 2, sono stabiliti con regolamento.
  Fino all'emanazione di nuove norme in materia i predetti
  insegnamenti restano definiti dal regio decreto 29 giugno
  1924, n. 1239.
     2.  Oltre agli insegnamenti fondamentali sono impartiti gli
  insegnamenti complementari previsti in applicazione
  dell'articolo 1- bis,  comma 2, della legge 6 agosto 1991,
  n. 244.
     All'articolo 218,  sostituire il comma 3 con il
  seguente:
     3.  Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia
  sono impartiti gli insegnamenti complementari previsti in
  applicazione dell'articolo 1- bis,  comma 2, della legge 6
  agosto 1991, n. 244.
 
                              Pag. 105
 
     All'articolo 232,  sostituire il comma 3 con il
  seguente:
     3.  Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2,
  nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari
  previsti in applicazione dell'articolo 1- bis,  comma 2,
  della legge 6 agosto 1991, n. 244.
     All'articolo 239,  il comma 4 è soppresso.
     L'articolo 240  è sostituito dal seguente:
                         Art.  240.
           (Ordinamento dell'istruzione musicale).
     1.  L'ordinamento dell'istruzione musicale è disciplinato,
  fino all'emanazione di nuove norme in materia, dal regio
  decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni
  ed integrazioni.
     2.  All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo
  comma, del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e
  successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte la
  scuola di chitarra nonché le scuole e i corsi previsti in
  applicazione dell'articolo 1- bis,  comma 2, della legge 6
  agosto 1991, n. 244.
     All'articolo 251,  sostituire le parole "Gli orari ed
  i programmi di insegnamento e" con le parole "Gli orari di
  insegnamento ed i programmi".
       All'articolo 252:
        inserire il seguente comma 5- bis:
     5- bis.  E' fatta salva l'applicazione delle vigenti
  norme regolamentari che prevedono esami di revisione o
  conferma, esami di compimento di periodi dei corsi di studio e
  la promozione per scrutinio;
       aggiungere, nel comma 8, il seguente periodo:
     "E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme
  regolamentari che prevedono deroghe alla partecipazione di
  membri estranei alle predette commissioni".
  4. 5.
                                                  Il Governo.
 
DATA=950509 FASCID=SMC12-159 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=07 SEDE=RE NSTA=0159 TOTPAG=0128 TOTDOC=0105 NDOC=0087 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM=C7 D TX PAGINIZ=0102 RIGINIZ=019 PAGFIN=0105 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=102 PAGEFIN=105 SORTRES=9505093 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00159 SORTNAV=59505090 00159 b00000 ZZSMC159 NDOC0087 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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