| Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Tutti i docenti della scuola secondaria superiore,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
insegnamento si svolge in compresenza, partecipano a pieno
titolo e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di
classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e
finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in
compresenza sono automaticamente formulate, per gli ambiti di
rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito
l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal
consiglio di classe sulla base delle proposte formulate,
nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti
interessati.
4. 1.
Napoli, Dell'Utri, Pitzalis, Ardica, Sidoti, Aloi,
Benedetti Valentini.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. All'articolo 485, comma 2, del testo unico delle
disposizioni vigenti in materia d'istruzione, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "nelle
scuole elementari statali" sono sostituite dalle seguenti:
"nelle scuole materne statali e nelle scuole elementari
statali".
6. All'articolo 487, comma 1, del citato testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Parimenti viene
valutato per intero il servizio di ruolo prestato nelle scuole
materne e nelle scuole elementari statali in caso di passaggio
dall'uno all'altro ruolo e viceversa".
4. 7.
Aprea, Burani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
all'estero, i provvedimenti di mantenimento, per i periodi
compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
disposti a favore del personale della scuola ai sensi
dell'articolo 18, comma 8 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e
dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 luglio 1988, n. 246,
anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. E' data facoltà ai soggetti interessati
di modificare la domanda di collocamento a riposo connessa con
il mantenimento in servizio all'estero, presentata ai sensi
del citato articolo 18, al fine del conseguimento del
trattamento minimo di pensione secondo l'ordinamento vigente
alla scadenza del periodo di mantenimento del servizio
all'estero.
* 4. 4.
Il Governo.
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio
all'estero, i provvedimenti di mantenimento, per i periodi
compresi tra il 1^ settembre 1992 e il 31 agosto 1997,
disposti a favore del personale della scuola ai sensi
dell'articolo 18, comma 8 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e
dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 luglio 1988, n. 246,
anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
E' data facoltà ai soggetti interessati di modificare la
domanda presentata ai sensi del sopra citato articolo 18, al
fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione
secondo l'ordinamento vigente alla scadenza del periodo di
mantenimento del servizio all'estero.
* 4. 6.
Sbarbati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Il personale della scuola, mantenuto in servizio
all'estero ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 25
agosto 1982 n. 604 cui sia stato consentito di rimanere
ulteriormente all'estero, su propria richiesta, ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 18, al fine di conseguire il
trattamento minimo di pensione, ha diritto alla liquidazione
del trattamento di quiescenza sulla base dell'ordinamento
pensionistico vigente all'atto della presentazione della
domanda irrevocabile di collocamento a riposo prevista dal
secondo periodo del medesimo comma 8.
4. 11.
Monticone.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario,
dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle
istituzioni scolastiche statali alla data del 1^ gennaio
dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge è trasferito nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed è inquadrato
nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
corrispondenti.
6. Il personale che riveste il profilo professionale di
insegnante pratico o di assistente di cattedra appartenente al
VI livello nell'ordinamento degli enti locali in servizio di
ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, è inquadrato nel
ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
personale di segreteria tecnico e ausiliario dipendente dagli
enti locali, sono determinate secondo i criteri previsti, per
le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
annessa al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, si provvede a stabilire le corrispondenze per le
qualifiche non previste dalla predetta tabella.
8. Le somme corrispondenti agli oneri già spettanti agli
enti locali sono trattenute a carico dei trasferimenti statali
a loro favore.
9. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi,
entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia e l'Unione delle province italiane, sono stabiliti i
criteri e le modalità per la determinazione degli oneri
sostenuti dagli enti locali per l'anno finanziario precedente
quello dell'entrata in vigore della presente legge.
10. Le riduzioni di cui al comma 8 da apportare ai
trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui ha effetto
il presente articolo, sono determinate con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione.
4. 3.
Nadia Masini, Lopedote Gadaleta, Bracci Marinai, Galliani,
Sbarbati.
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Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario in
servizio nelle istituzioni scolastiche statali, che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, è a carico delle
amministrazioni locali, purché in possesso del prescritto
titolo di studio e con anzianità continuativa di almeno due
anni di servizio nel ruolo specifico, a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
viene assorbito nei ruoli del personale dello Stato.
6. Al personale di cui al comma 5, trasferito nei ruoli
dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti
giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata
presso l'amministrazione di provenienza.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
dotazioni organiche relative ai posti già occupati con
personale di segreteria, tecnico e ausiliario dipendente dagli
enti locali sono determinate secondo i criteri previsti, per
le qualifiche funzionali corrispondenti, dalla tabella n. 3
annessa al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica,
si provvede a stabilire le corrispondenze per le qualifiche
non previste dalla predetta tabella.
8. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dei
commi da 5 a 7 si provvede mediante riduzione dei contributi
alle amministrazioni locali per le spese relative
all'istruzione pubblica.
9. Le riduzioni di cui al comma 8 da apportare ai
trasferimenti statali a decorrere dall'anno in cui ha effetto
il presente articolo, sono determinate con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione.
4. 10.
Napoli, Sidoti, Pitzalis, Ardica, Storace, Aloi, Benedetti
Valentini, Dell'Utri.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. La dipendenza funzionale del personale dipendente dagli
enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche
statali, è attribuita ai dirigenti scolastici per l'intero
ambito delle loro competenze, definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro della relativa area
contrattuale.
6. Per il perseguimento dei fini istituzionali e, in
particolare, per una razionale distribuzione ed utilizzazione
delle risorse strutturali, umane e strumentali, le scuole di
ogni ordine e grado possono costituire consorzi di servizio
mediante delibera degli organi di gestione interessati.
4. 8.
Aprea, Burani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
6. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
L'articolo 208 è sostituito dal seguente:
Art. 208.
(Insegnamenti).
1. Gli insegnamenti fondamentali impartiti nei corsi di
cui all'articolo 207, comma 2, sono stabiliti con regolamento.
Fino all'emanazione di nuove norme in materia i predetti
insegnamenti restano definiti dal regio decreto 29 giugno
1924, n. 1239.
2. Oltre agli insegnamenti fondamentali sono impartiti gli
insegnamenti complementari previsti in applicazione
dell'articolo 1- bis, comma 2, della legge 6 agosto 1991,
n. 244.
All'articolo 218, sostituire il comma 3 con il
seguente:
3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell'Accademia
sono impartiti gli insegnamenti complementari previsti in
applicazione dell'articolo 1- bis, comma 2, della legge 6
agosto 1991, n. 244.
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All'articolo 232, sostituire il comma 3 con il
seguente:
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2,
nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari
previsti in applicazione dell'articolo 1- bis, comma 2,
della legge 6 agosto 1991, n. 244.
All'articolo 239, il comma 4 è soppresso.
L'articolo 240 è sostituito dal seguente:
Art. 240.
(Ordinamento dell'istruzione musicale).
1. L'ordinamento dell'istruzione musicale è disciplinato,
fino all'emanazione di nuove norme in materia, dal regio
decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo
comma, del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte la
scuola di chitarra nonché le scuole e i corsi previsti in
applicazione dell'articolo 1- bis, comma 2, della legge 6
agosto 1991, n. 244.
All'articolo 251, sostituire le parole "Gli orari ed
i programmi di insegnamento e" con le parole "Gli orari di
insegnamento ed i programmi".
All'articolo 252:
inserire il seguente comma 5- bis:
5- bis. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti
norme regolamentari che prevedono esami di revisione o
conferma, esami di compimento di periodi dei corsi di studio e
la promozione per scrutinio;
aggiungere, nel comma 8, il seguente periodo:
"E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme
regolamentari che prevedono deroghe alla partecipazione di
membri estranei alle predette commissioni".
4. 5.
Il Governo.
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