| 1. Sono stanziati fondi per l'allestimento di aree, non
meno di una in ogni regione, per il rifugio di animali il cui
impiego è vietato dalla presente legge.
2. I servizi veterinari regionali, qualora lo ritengano
necessario, effettuano il censimento degli animali da
custodire, identificano l'area idonea, progettano ed avviano
l'esecuzione del piano per il rifugio degli animali.
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