| 1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge
sono punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale,
oltre che con
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la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni.
2. In caso di violazione continuata o di recidiva, la
sanzione amministrativa di cui al comma 1 è aumentata di un
terzo.
3. Indipendentemente dal procedimento penale, nei casi
previsti dal comma 2 dell'articolo 3, dall'articolo 4 e
dall'articolo 6, è sospesa la licenza per un minimo di sei
mesi ed un massimo di un anno.
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