| 1. Gli animali di affezione importati allo scopo di
partecipare a mostre, esposizioni e concorsi, nazionali ed
internazionali, devono essere provvisti di un visto d'ingresso
rilasciato dalla competente autorità sanitaria italiana,
recante l'indicazione del luogo e della data della esposizione
e della data di ingresso e di uscita dal territorio dello
Stato.
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