| 1. Lo Stato promuove, attraverso campagne di
sensibilizzazione, l'adozione da parte dei cittadini di
animali da compagnia presso i ricoveri pubblici e privati.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio
decreto, dispone e disciplina la pubblicazione e
l'aggiornamento di elenchi, predisposti dai gestori di canili
e rifugi pubblici, privati e convenzionati, attraverso i quali
far conoscere alla cittadinanza la quantità e le condizioni
degli animali da compagnia custoditi, al fine di rendere più
agevole l'adozione degli animali stessi e di permettere una
verifica sull'attività dei ricoveri.
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