| (Finalità).
1. La presente legge disciplina gli accertamenti pubblici e
legali delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap e dei conseguenti stati di gravità.
2. Si intende per minorazione qualsiasi perturbazione della
struttura e del funzionamento del corpo, della mente e dei
sensi.
3. Si intende per disabilità la riduzione o la perdita
della capacità funzionale o dell'attività a seguito di una
menomazione. La disabilità è caratterizzata da eccessi o
carenze di comportamento o di funzioni che normalmente una
persona compia.
4. Si intende per handicap lo svantaggio vissuto a
causa della menomazione e disabilità. L' handicap
comporta una dissociazione tra la prestazione e lo
status dell'individuo e ciò che il gruppo sociale al
quale egli appartiene si attende da lui. L' handicap
rappresenta la conseguenza sociale ed ambientale delle
menomazioni in assenza di adeguati interventi preventivi e
riabilitativo, medici e sociali.
5. La situazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può essere riconosciuta
dalle commissioni di cui all'articolo 2 della presente
legge:
a) in relazione a consolidate e certe conoscenze
scientifiche sul carattere e sulla storia evolutiva naturale
della patologia diagnosticata;
b) indipendentemente dall'accertamento di una delle
fasi evolutive di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto attestante
una specifica esigenza legata alla particolare patologia o un
naturale e prevedibile progredire della malattia stessa.
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