| (Commissioni per l'accertamento delle minorazioni, delle
disabilità e degli handicap).
1. E' istituita presso ogni unità sanitaria locale una
commissione pluridisciplinare per l'accertamento delle
minorazioni, delle disabilità e degli handicap.
2. Ogni commissione è composta da:
a) un medico legale specificamente preparato nella
materia;
b) un ingegnere in bioingegneria (ingegnere
umano);
c) un educatore professionale;
d) un fisioterapista occupazionale;
e) un assistente sociale;
f) uno psicologo riabilitativo;
g) un medico specialista nella specifica patologia
del soggetto esaminato, provvisto di specifico attestato di
aggiornamento rilasciato da centri regionali per la cura della
patologia stessa, ove esistenti;
h) un tecnico iscritto nel registro regionale degli
esperti di cui all'articolo 3, nominato dall'unità sanitaria
locale su indicazione delle associazioni e dei movimenti di
cui al medesimo articolo 3;
i) uno specialista di fiducia del richiedente.
3. In caso di accertamenti relativi alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 4, la commissione è integrata da un
esperto nominato dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
4. I membri delle commissioni sono nominati, in relazione
alle specifiche competenze, attingendo alle piante organiche
del personale delle unità sanitarie locali.
5. In carenza di personale delle unità sanitarie locali, le
figure professionali indicate nel comma 4 sono reperite
mediante convenzioni con personale in possesso dei titoli
riconosciuti.
6. La commissione, in più incontri, attraverso un'indagine
approfondita, accerta le minorazioni e le conseguenti
disabilità ed handicap anche ai fini dei trattamenti
previdenziali, assistenziali, sanitari, lavorativi
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e sociali di cui l'avente diritto può beneficiare.
7. La commissione, sulla base della documentazione
presentata e di incontri con il richiedente, indica un
programma terapeutico-riabilitativo individualizzato, ed
individua i percorsi sanitari, lavorativi e sociali che
favoriscano l'acquisizione, il potenziamento e lo sviluppo di
capacità di indipendenza e di autonomia degli aventi diritto,
indirizzandoli ai servizi pubblici e privati operanti
nell'ambito dei problemi connessi con le minorazioni, le
disabilità e gli handicap accertati.
8. In assenza di minorazioni, disabilità ed handicap
tali per cui non sia possibile conseguire gli obiettivi di cui
al comma 7, la commissione indica percorsi alternativi.
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