| (Registro degli esperti).
1. E' istituito presso ogni regione e presso le province
autonome di Trento e di Bolzano, il registro degli esperti
delle associazioni nazionali e regionali nonché dei movimenti
che si occupano, con esperienze documentate, da almeno tre
anni della tutela dei diritti e della promozione
dell'integrazione sociale di persone disabili nell'ambito
dell'integrazione scolastica, dell'inserimento lavorativo e
della integrazione sociale anche nei casi gravissimi.
2. Al registro possono essere iscritti esperti, segnalati
dalle associazioni e movimenti di cui al comma 1, che da
almeno tre anni abbiano acquisito competenze specifiche nel
settore delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap.
| |