| (Compiti delle commissioni).
1. La commissione per l'accertamento delle minorazioni,
delle disabilità e degli handicap e dello stato di
gravità accertata, sulla base della guida di cui all'articolo
8, ha i seguenti compiti:
a) accerta la presenza di minorazioni fisiche,
psichiche, o sensoriali, anche in
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forme riflesse o interessanti la sfera fisicobiologica,
derivanti da qualsiasi causa, allo scopo di riconoscere il
diritto a provvidenze e benefìci economici, lavorativi,
sociali e sanitari previsti dalla legislazione vigente;
b) descrive, in base a minorazioni riconosciute, la
sussistenza di disabilità fisiche e psichiatrico-psichiche per
malattie mentali e per ritardi mentali su base organica o
sensoriale, allo scopo di individuare potenzialità funzionali
determinate attraverso una lista di disabilità integrate, in
base alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), da una scala di gravità che consenta alle
commissioni di cui all'articolo 2, comma 1, di operare in
confronto con situazioni precedentemente accertate, anche
sullo stesso soggetto, in fase di verifica o revisione;
c) indirizza alle istituzioni competenti, con cui
intrattiene rapporti permanenti, gli aventi diritto per
promuovere, secondo le varie competenze istituzionali, i
possibili interventi tecnici, medici, lavorativi, sociali ed
economici, utili alla rimozione delle disabilità e degli
handicap. Le istituzioni predette, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, sono tenute a consentire la visione
degli elenchi nominativi degli aventi diritto;
d) cura la redazione di un censimento analitico
delle minorazioni, delle disabilità e degli impedimenti
sociali e strutturali che creano situazioni di handicap
in base ad una scheda definita entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La scheda può essere
modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i Ministri competenti, dopo aver sentito
altresì il parere delle associazioni nazionali rappresentanti
dei disabili che da più di tre anni svolgono attività di
interesse nazionale in favore dei cittadini disabili
nell'ambito dell'inserimento scolastico, lavorativo e della
integrazione sociale. Tale parere deve tenere conto della
integrità della sfera personale nonché delle capacità di
eseguire autonomamente specifiche attività terapeutiche o
riabilitative, di acquisire un'adeguata
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preparazione tecnica professionale e conservare un'adeguata
mobilità abbinata alla capacità di deambulazione anche
attraverso idonei ausili o protesi, anche nei casi gravissimi.
Alla fine di ogni anno la commissione redige una relazione
sulla situazione delle minorazioni, delle disabilità e degli
impedimenti sociali e strutturali che creano situazioni di
handicap nel territorio di propria competenza, ed invia
tale relazione agli enti pubblici territoriali, alle
associazioni che operano nel territorio, alla presidenza del
consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, al fine di individuare sistemi atti ad eliminare le
cause che evidenziano o aggravano o l' handicap;
e) accerta l'idoneità fisica per il conseguimento
di brevetti, patenti e altre idoneità, mettendo a disposizione
dei richiedenti strumenti tecnici idonei allo scopo;
f) propone alla commissione nazionale di cui al
comma 5 dell'articolo 8 integrazioni e modifiche alla guida
generale per l'accertamento delle minorazioni, delle
disabilità e degli impedimenti sociali e strutturali che
creano situazioni di handicap, di cui all'articolo 8.
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