| (Relazioni regionali e nazionali).
1. Il presidente del consiglio regionale, sulla base delle
relazioni inviate dalle commissioni ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera d), redige una relazione annuale sulla
situazione delle minorazioni, delle disabilità e degli
impedimenti sociali e strutturali che creano situazioni di
handicap. La relazione è discussa dal consiglio
regionale nella prima riunione successiva alla trasmissione
della relazione stessa.
2. Copia della relazione di cui al comma 1 è inviata
altresì alle associazioni regionali rappresentanti dei
disabili ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base
delle relazioni trasmesse dai presidenti dei consigli
regionali e sentito il parere della commissione nazionale
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permanente di cui all'articolo 8, comma 5, redige una
relazione annuale sulla situazione delle minorazioni, delle
disabilità e degli impedimenti sociali e strutturali che
creano situazioni di handicap, che viene trasmessa al
Parlamento, nonché alle associazioni nazionali rappresentanti
dei disabili.
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