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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1027
DDL0066-0008
Progetto di legge Camera n. 66 - testo presentato - (DDL12-66)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C66. TESTIPDL
...C66.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC66 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Commissioni d'appello).
    1.  Presso ogni assessorato regionale alla sanità e presso
  gli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento
  e di Bolzano è istituita una commissione regionale d'appello
  per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
  handicap.
    2.  Possono presentare ricorso alla commissione di cui al
  comma 1 coloro che ritengano di non essere stati adeguatamente
  valutati dalle commissioni di cui all'articolo 2.
    3.  Le commissioni d'appello sono composte da:
      a)  un medico legale specificamente preparato nella
  materia;
      b)  un ingegnere in bioingegneria;
      c)  un educatore professionale;
      d)  un fisioterapista occupazionale;
      e)  un assistente sociale;
      f)  uno psicologo riabilitativo;
      g)  un medico specialista nella specifica patologia
  del soggetto esaminato;
      h)  un tecnico iscritto nel registro regionale degli
  esperti di cui all'articolo 3 e nominato dall'assessore
  regionale alla sanità competente, su segnalazione delle
  associazioni nazionali e dai movimenti, individuati con i
  criteri di cui alla lettera  d)  del comma 1 dell'articolo
  4, che abbia acquisito una specifica competenza nel settore
  delle minorazioni, delle disabilità e degli  handicap  ed,
  in particolare, nell'argomento oggetto del ricorso;
      i)  uno specialista di fiducia del richiedente.
 
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    4.  Le commissioni d'appello hanno competenza nelle materie
  di cui alle lettere  a), b), c), e)  ed  f)  del comma
  1 dell'articolo 4 e sulle richieste di controllo dei requisiti
  dei beneficiari riconosciuti titolari di diritti da parte
  delle istituzioni di cui alla lettera  c),  del comma 1
  dell'articolo 4.
    5.  In caso di accertamenti relativi alla lettera  e)
  del comma 1 dell'articolo 4, la commissione regionale
  d'appello è integrata da un esperto nominato dal Ministro dei
  trasporti e della navigazione.
    6.  Trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso,
  ove non sia stato emesso giudizio contrario o siano in atto
  gli accertamenti di cui alla lettera  e)  del comma 1
  dell'articolo 4, lo stesso si intende tacitamente accolto.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-66 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0066 TOTPAG=0016 TOTDOC=0012 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=008 PAGFIN=0012 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=006600 00 FASCIDC=12DDL0066 SORTNAV=0006600 000 00000 ZZDDLC66 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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