| (Commissioni d'appello).
1. Presso ogni assessorato regionale alla sanità e presso
gli assessorati alla sanità delle province autonome di Trento
e di Bolzano è istituita una commissione regionale d'appello
per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap.
2. Possono presentare ricorso alla commissione di cui al
comma 1 coloro che ritengano di non essere stati adeguatamente
valutati dalle commissioni di cui all'articolo 2.
3. Le commissioni d'appello sono composte da:
a) un medico legale specificamente preparato nella
materia;
b) un ingegnere in bioingegneria;
c) un educatore professionale;
d) un fisioterapista occupazionale;
e) un assistente sociale;
f) uno psicologo riabilitativo;
g) un medico specialista nella specifica patologia
del soggetto esaminato;
h) un tecnico iscritto nel registro regionale degli
esperti di cui all'articolo 3 e nominato dall'assessore
regionale alla sanità competente, su segnalazione delle
associazioni nazionali e dai movimenti, individuati con i
criteri di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
4, che abbia acquisito una specifica competenza nel settore
delle minorazioni, delle disabilità e degli handicap ed,
in particolare, nell'argomento oggetto del ricorso;
i) uno specialista di fiducia del richiedente.
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4. Le commissioni d'appello hanno competenza nelle materie
di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma
1 dell'articolo 4 e sulle richieste di controllo dei requisiti
dei beneficiari riconosciuti titolari di diritti da parte
delle istituzioni di cui alla lettera c), del comma 1
dell'articolo 4.
5. In caso di accertamenti relativi alla lettera e)
del comma 1 dell'articolo 4, la commissione regionale
d'appello è integrata da un esperto nominato dal Ministro dei
trasporti e della navigazione.
6. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione del ricorso,
ove non sia stato emesso giudizio contrario o siano in atto
gli accertamenti di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 4, lo stesso si intende tacitamente accolto.
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