| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
delle norme che disciplinano le seguenti materie:
a) l'accertamento dell'invalidità civile di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, alla legge 11 dicembre 1980,
n. 18, alla legge 26 maggio 1970, n. 381, alla legge 27 maggio
1970, n. 382, al decreto ministeriale 25 luglio 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14
ottobre 1980, e successive modificazioni, alla legge 26 luglio
1988, n. 291, al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
nonché al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. Per tale materia si
tiene altresì conto dei risultati conseguiti dalla commissione
nominata con decreto del Ministro della sanità 5 dicembre
1988;
b) l'assegnazione del diritto alla pensione di
guerra di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
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23 dicembre 1978, n. 915, alla legge 25 gennaio 1980,
n. 9, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive
modificazioni;
c) l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul
lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e
successive modificazioni;
d) gli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni ed infermità del personale dipendente dalle
amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello
Stato di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 46, e successive
modificazioni;
e) l'accertamento di idoneità fisica della gente di
mare di cui al regio decretolegge 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, al regio
decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, e
successive modificazioni;
f) l'accertamento di idoneità al conseguimento
della patente di guida di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al conseguimento
del brevetto di idoneità al volo di cui al decreto
ministeriale 9 gennaio 1938, ed altre norme legislative con
esse strettamente connesse. Nel riordinare le norme vigenti
per tale materia, ai sensi del comma 2 del presente articolo,
in considerazione del principio che l'autoveicolo privato è
riconosciuto ausilio fondamentale per la mobilità dei disabili
nell'ambito della spazio urbano, le previsioni di cui
all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive
modificazioni, si applicano anche ad invalidi con riconosciuta
riduzione della capacità di deambulazione attribuibile a forme
di menomazione determinate da situazioni di natura
fisico-biologica che non impongono l'acquisizione di patenti
speciali. Gli stessi invalidi hanno altresì diritto alla
concessione dello "speciale contrassegno" di cui alla
circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 1030 del 13
giugno 1983.
2. Nell'adozione del testo unico di cui al comma 1 il
Governo ha la facoltà di introdurre modifiche alle leggi e ai
decreti di cui al medesimo comma 1, onde uniformarli ai
princìpi e alle disposizioni della presente legge.
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