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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1029
DDL0066-0010
Progetto di legge Camera n. 66 - testo presentato - (DDL12-66)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C66. TESTIPDL
...C66.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 14 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC66 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Criteri di valutazione).
    1.  I criteri di accertamento con cui operano le commissioni
  di cui agli articoli 2 e 6 sono definiti nella guida generale
  per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
  handicap  emanata con decreto del Ministro della sanità,
  sulla base degli accordi raggiunti in seno al Comitato di cui
  all'articolo 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    2.  La guida di cui al comma 1 del presente articolo e la
  scheda di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  d),   sono
  definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge da una commissione nominata dal Presidente del
  Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri
  dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, del
  lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della
  navigazione, della difesa e per gli affari sociali.  La
  commissione, prima di presentare la guida al Ministro per gli
  affari sociali, deve acquisire la preventiva e vincolante
  approvazione da parte delle associazioni e dei movimenti
  individuati ai sensi del comma 1, lettera  d),
  dell'articolo 4.
    3.  La commissione di cui al comma 2 è formata da dieci
  membri competenti nel campo dell' handicap,  con
  esperienza decennale documentata nel settore della medicina
  legale, dell'inserimento lavorativo, dell'integrazione
  scolastica, delle attività terapeutico-riabilitative, dei
  servizi sociali, della formazione professionale, degli ausilii
  e delle tecnologie, dell'ergonomia umana, della psicologia e
  della psichiatria.
    4.  La guida di cui al comma 1 è formulata sulla base dei
  seguenti elementi:
        a)  classificazione delle minorazioni che tenga
  conto della classificazione dell'Organizzazione mondiale della
  sanità e della scala di gravità di cui alla lettera  b),
  comma 1, dell'articolo 4;
        b)  descrizione delle disabilità e degli  handicap
  tenendo conto dell'intreccio dei fattori oggettivi,
  soggettivi e ambientali;
 
                              Pag. 15
 
        c)  indicazione delle abilità e del loro
  potenziamento con l'uso di ausilii personalizzati o di
  interventi terapeutici, riabilitativi, lavorativi e
  sociali;
        d)  indicazione dei metodi e dei supporti tecnici
  atti a definire inequivocabilmente il livello di gravità
  acquisito dal soggetto sotto esame accertato dalle commissioni
  con i metodi di cui all'articolo 4, la sua funzionalità
  residua nonché il conseguente più idoneo provvedimento
  riabilitativo.
    5.  Ogni anno, sulla base delle segnalazioni di integrazioni
  e di modifiche proposte dalle commissioni di cui all'articolo
  4 e dalle associazioni nazionali rappresentanti dei disabili,
  una commissione nazionale permanente, composta da tecnici del
  settore, esperti nelle materie di cui al comma 3 anche in
  rappresentanza di associazioni nazionali di disabili, e
  nominata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cura
  l'aggiornamento periodico della guida di cui al comma 1 del
  presente articolo e della scheda di cui all'articolo 4, comma
  1, lettera  d).  La commissione nazionale deve,
  obbligatoriamente, acquisire la preventiva e vincolante
  approvazione da parte delle associazioni e dei movimenti
  rappresentanti dei disabili, analogamente a quanto previsto al
  comma 2.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-66 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0066 TOTPAG=0016 TOTDOC=0012 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=006600 00 FASCIDC=12DDL0066 SORTNAV=0006600 000 00000 ZZDDLC66 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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