| (Criteri di valutazione).
1. I criteri di accertamento con cui operano le commissioni
di cui agli articoli 2 e 6 sono definiti nella guida generale
per l'accertamento delle minorazioni, delle disabilità e degli
handicap emanata con decreto del Ministro della sanità,
sulla base degli accordi raggiunti in seno al Comitato di cui
all'articolo 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La guida di cui al comma 1 del presente articolo e la
scheda di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono
definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge da una commissione nominata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri
dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, del
lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della
navigazione, della difesa e per gli affari sociali. La
commissione, prima di presentare la guida al Ministro per gli
affari sociali, deve acquisire la preventiva e vincolante
approvazione da parte delle associazioni e dei movimenti
individuati ai sensi del comma 1, lettera d),
dell'articolo 4.
3. La commissione di cui al comma 2 è formata da dieci
membri competenti nel campo dell' handicap, con
esperienza decennale documentata nel settore della medicina
legale, dell'inserimento lavorativo, dell'integrazione
scolastica, delle attività terapeutico-riabilitative, dei
servizi sociali, della formazione professionale, degli ausilii
e delle tecnologie, dell'ergonomia umana, della psicologia e
della psichiatria.
4. La guida di cui al comma 1 è formulata sulla base dei
seguenti elementi:
a) classificazione delle minorazioni che tenga
conto della classificazione dell'Organizzazione mondiale della
sanità e della scala di gravità di cui alla lettera b),
comma 1, dell'articolo 4;
b) descrizione delle disabilità e degli handicap
tenendo conto dell'intreccio dei fattori oggettivi,
soggettivi e ambientali;
Pag. 15
c) indicazione delle abilità e del loro
potenziamento con l'uso di ausilii personalizzati o di
interventi terapeutici, riabilitativi, lavorativi e
sociali;
d) indicazione dei metodi e dei supporti tecnici
atti a definire inequivocabilmente il livello di gravità
acquisito dal soggetto sotto esame accertato dalle commissioni
con i metodi di cui all'articolo 4, la sua funzionalità
residua nonché il conseguente più idoneo provvedimento
riabilitativo.
5. Ogni anno, sulla base delle segnalazioni di integrazioni
e di modifiche proposte dalle commissioni di cui all'articolo
4 e dalle associazioni nazionali rappresentanti dei disabili,
una commissione nazionale permanente, composta da tecnici del
settore, esperti nelle materie di cui al comma 3 anche in
rappresentanza di associazioni nazionali di disabili, e
nominata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cura
l'aggiornamento periodico della guida di cui al comma 1 del
presente articolo e della scheda di cui all'articolo 4, comma
1, lettera d). La commissione nazionale deve,
obbligatoriamente, acquisire la preventiva e vincolante
approvazione da parte delle associazioni e dei movimenti
rappresentanti dei disabili, analogamente a quanto previsto al
comma 2.
| |