| (Risorse finanziarie).
1. Per il funzionamento delle commissioni previste dalla
presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1995, nello stato di previsione del Ministero
della sanità, un apposito capitolo denominato "Fondo per il
funzionamento delle commissioni per l'accertamento delle
minorazioni, delle disabilità e degli handicap " nel
quale è iscritta la somma di lire 3 miliardi per l'esercizio
finanziario 1995. In tale capitolo confluiscono gli
stanziamenti previsti da leggi vigenti per le medesime
finalità.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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