| (Norme transitorie e finali).
1. Le unità sanitarie locali e gli assessori regionali alla
sanità, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono alla costituzione delle
commissioni di cui agli articoli 2 e 6.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, emana le
norme per l'esame delle domande di accertamento della
invalidità pervenute alle unità sanitarie locali prima della
data di entrata in vigore della presente legge, adeguandole ai
nuovi criteri in essa stabiliti.
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