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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1033
DDL0067-0002
Progetto di legge Camera n. 67 - testo presentato - (DDL12-67)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C67. TESTIPDL
...C67.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC67 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Le calamità naturali che hanno
  colpito il nostro Paese, in particolare il Friuli e l'Irpinia,
  non hanno finora prodotto una volontà politica sufficiente a
  predisporre strumenti legislativi ed amministrativi idonei ad
  intervenire con adeguatezza in caso di nuove calamità; in
  particolare per quanto riguarda il problema abitativo, che
  rimane il nodo centrale da sciogliere in queste nefaste
  circostanze.
    La stessa possibilità dell'Italia di svolgere una politica
  di accoglienza nei confronti di profughi e sfollati è
  fortemente minata dalle difficoltà che sempre esistono a
  reperire alloggi.
    La nostra è una situazione per certi versi incredibile:
  esistono infatti molte
  più abitazioni che nuclei familiari ma il mercato delle
  locazioni vede una domanda molto superiore all'offerta.
    E' infatti a tutti noto come l'investimento immobiliare nel
  settore abitativo continui ad essere largamente remunerativo
  per effetto della costante lievitazione dei prezzi, quando gli
  alloggi vengano mantenuti sfitti; laddove, locando l'immobile,
  il valore ne viene fortemente decurtato in una eventuale
  vendita, per l'obiettiva difficoltà del compratore di entrare
  in possesso dell'immobile.
    In pratica, è tuttora molto conveniente acquistare e
  rivendere appartamenti, purché gli stessi rimangano sfitti.
    Così un patrimonio costituito in base a norme urbanistiche
  tendenti ad occupare
 
                               Pag. 2
 
  territorio in funzione dell'offerta di case ai cittadini
  finisce per assolvere ad una mera funzione speculativa.
    La presente proposta di legge, con l'obiettivo di
  predisporre strumenti per risposte eccezionali in caso di
  calamità naturali o di forti tensioni abitative dovute
  all'accoglienza di profughi o sfollati, può così diventare
  un'arma forte per indurre il cittadino proprietario di
  immobili a concedere in locazione il proprio bene.
    Può essere questo uno strumento parziale, ma è importante
  iniziare un intervento per rendere un comportamento
  socialmente utile (il locare) più remunerativo di uno
  egoistico e speculativo.
    L'articolo 1 della proposta prevede la costituzione,
  facoltativa, presso ogni comune di un elenco nel quale
  confluiscano tutte le abitazioni sfitte o comunque non
  utilizzate.  Tale elenco ha la finalità di agevolare il
  reperimento di alloggi per le finalità ricordate ogni volta
  che se ne presenti la necessità.
    Nell'articolo 2 si prevede che un decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri indichi le modalità per la
  formazione degli elenchi dettando, in particolare,
  disposizioni relative agli strumenti attraverso i quali
  conoscere l'esatta consistenza del patrimonio immobiliare
  sfitto.  Nello stesso articolo sono contenute norme relative
  alle opposizioni all'inserimento della propria abitazione
  nell'elenco.  E', infatti, probabile che non tutti gli
  appartamenti inizialmente compresi nell'elenco posseggano i
  requisiti per l'inclusione, così come che si consideri sfitto
  un appartamento che magari è in via di occupazione legittima.
  Sempre nel medesimo articolo sono previste le formalità per la
  pubblicità degli elenchi e l'intervento della popolazione per
  il loro completamento.  Si vuole con ciò stimolare il senso
  civico e di solidarietà della cittadinanza coinvolgendola in
  un'operazione che ha esclusivamente finalità umanitarie.
    L'articolo 3 individua lo strumento di pianificazione
  attraverso il quale stabilire la corrispondenza fra le
  abitazioni reperite dai comuni e quelle che si ritiene siano
  indispensabili per le finalità di protezione civile.  Si tratta
  naturalmente di previsioni e di valutazioni fatte sulla base
  dell'esperienza, perciò è evidente che tali strumenti
  pianificatori dovranno essere continuamente aggiornati.
    L'articolo 4 contiene norme sulle modalità per concedere in
  locazione gli alloggi contenuti negli elenchi.  Non si può,
  infatti, pretendere che i proprietari delle abitazioni in
  questione perdano il diritto di disporre del proprio immobile
  per il solo fatto dell'inserimento nell'elenco.  In tale norma
  si trova anche un incentivo a concedere in locazione il
  proprio immobile a categorie socialmente deboli o
  legislativamente tutelate.
    L'articolo 5 disciplina lo strumento operativo attraverso
  il quale utilizzare il patrimonio immobiliare censito, mentre
  nell'articolo 6 è contenuta la disciplina del rapporto di
  locazione, instaurato fra il proprietario e lo Stato, allorché
  l'abitazione venga utilizzata per le finalità di protezione
  civile indicate nell'articolo 1.
    Nell'articolo 7 è previsto un meccanismo per impedire che,
  prima e durante la fase dell'emergenza, i proprietari degli
  appartamenti inseriti negli elenchi possano, in modo
  fraudolento, disporne così da impedirne l'utilizzazione per le
  finalità indicate nell'articolo 1.  Tale meccanismo si riduce
  nella minaccia dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
  legislazione in materia di locazioni con un'aggravamento delle
  stesse quando la violazione avvenga durante la fase più
  delicata dell'emergenza abitativa.
    Infine, con l'articolo 8, si costituisce un fondo dal quale
  attingere le risorse finanziarie per far fronte agli impegni
  nei confronti dei proprietari i cui alloggi siano utilizzati
  per le finalità più volte citate.
 
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