| Onorevoli Colleghi! -- Le calamità naturali che hanno
colpito il nostro Paese, in particolare il Friuli e l'Irpinia,
non hanno finora prodotto una volontà politica sufficiente a
predisporre strumenti legislativi ed amministrativi idonei ad
intervenire con adeguatezza in caso di nuove calamità; in
particolare per quanto riguarda il problema abitativo, che
rimane il nodo centrale da sciogliere in queste nefaste
circostanze.
La stessa possibilità dell'Italia di svolgere una politica
di accoglienza nei confronti di profughi e sfollati è
fortemente minata dalle difficoltà che sempre esistono a
reperire alloggi.
La nostra è una situazione per certi versi incredibile:
esistono infatti molte
più abitazioni che nuclei familiari ma il mercato delle
locazioni vede una domanda molto superiore all'offerta.
E' infatti a tutti noto come l'investimento immobiliare nel
settore abitativo continui ad essere largamente remunerativo
per effetto della costante lievitazione dei prezzi, quando gli
alloggi vengano mantenuti sfitti; laddove, locando l'immobile,
il valore ne viene fortemente decurtato in una eventuale
vendita, per l'obiettiva difficoltà del compratore di entrare
in possesso dell'immobile.
In pratica, è tuttora molto conveniente acquistare e
rivendere appartamenti, purché gli stessi rimangano sfitti.
Così un patrimonio costituito in base a norme urbanistiche
tendenti ad occupare
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territorio in funzione dell'offerta di case ai cittadini
finisce per assolvere ad una mera funzione speculativa.
La presente proposta di legge, con l'obiettivo di
predisporre strumenti per risposte eccezionali in caso di
calamità naturali o di forti tensioni abitative dovute
all'accoglienza di profughi o sfollati, può così diventare
un'arma forte per indurre il cittadino proprietario di
immobili a concedere in locazione il proprio bene.
Può essere questo uno strumento parziale, ma è importante
iniziare un intervento per rendere un comportamento
socialmente utile (il locare) più remunerativo di uno
egoistico e speculativo.
L'articolo 1 della proposta prevede la costituzione,
facoltativa, presso ogni comune di un elenco nel quale
confluiscano tutte le abitazioni sfitte o comunque non
utilizzate. Tale elenco ha la finalità di agevolare il
reperimento di alloggi per le finalità ricordate ogni volta
che se ne presenti la necessità.
Nell'articolo 2 si prevede che un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri indichi le modalità per la
formazione degli elenchi dettando, in particolare,
disposizioni relative agli strumenti attraverso i quali
conoscere l'esatta consistenza del patrimonio immobiliare
sfitto. Nello stesso articolo sono contenute norme relative
alle opposizioni all'inserimento della propria abitazione
nell'elenco. E', infatti, probabile che non tutti gli
appartamenti inizialmente compresi nell'elenco posseggano i
requisiti per l'inclusione, così come che si consideri sfitto
un appartamento che magari è in via di occupazione legittima.
Sempre nel medesimo articolo sono previste le formalità per la
pubblicità degli elenchi e l'intervento della popolazione per
il loro completamento. Si vuole con ciò stimolare il senso
civico e di solidarietà della cittadinanza coinvolgendola in
un'operazione che ha esclusivamente finalità umanitarie.
L'articolo 3 individua lo strumento di pianificazione
attraverso il quale stabilire la corrispondenza fra le
abitazioni reperite dai comuni e quelle che si ritiene siano
indispensabili per le finalità di protezione civile. Si tratta
naturalmente di previsioni e di valutazioni fatte sulla base
dell'esperienza, perciò è evidente che tali strumenti
pianificatori dovranno essere continuamente aggiornati.
L'articolo 4 contiene norme sulle modalità per concedere in
locazione gli alloggi contenuti negli elenchi. Non si può,
infatti, pretendere che i proprietari delle abitazioni in
questione perdano il diritto di disporre del proprio immobile
per il solo fatto dell'inserimento nell'elenco. In tale norma
si trova anche un incentivo a concedere in locazione il
proprio immobile a categorie socialmente deboli o
legislativamente tutelate.
L'articolo 5 disciplina lo strumento operativo attraverso
il quale utilizzare il patrimonio immobiliare censito, mentre
nell'articolo 6 è contenuta la disciplina del rapporto di
locazione, instaurato fra il proprietario e lo Stato, allorché
l'abitazione venga utilizzata per le finalità di protezione
civile indicate nell'articolo 1.
Nell'articolo 7 è previsto un meccanismo per impedire che,
prima e durante la fase dell'emergenza, i proprietari degli
appartamenti inseriti negli elenchi possano, in modo
fraudolento, disporne così da impedirne l'utilizzazione per le
finalità indicate nell'articolo 1. Tale meccanismo si riduce
nella minaccia dell'applicazione delle sanzioni previste dalla
legislazione in materia di locazioni con un'aggravamento delle
stesse quando la violazione avvenga durante la fase più
delicata dell'emergenza abitativa.
Infine, con l'articolo 8, si costituisce un fondo dal quale
attingere le risorse finanziarie per far fronte agli impegni
nei confronti dei proprietari i cui alloggi siano utilizzati
per le finalità più volte citate.
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