| 1. Ogni comune può dotarsi di un elenco degli alloggi, di
proprietà pubblica e privata, disabitati o comunque non
concessi in locazione né in uso a qualunque titolo,
nell'ambito del quale reperire le unità immobiliari, idonee a
far fronte ad improvvise ed improrogabili necessità di alloggi
da assegnare, provvisoriamente, a coloro che ne siano rimasti
privi a causa di una calamità naturale, o per far fronte alle
necessità di accoglienza e di riparo determinate da ingenti
ingressi in Italia di profughi provenienti da zone interessate
da eventi bellici o da calamità naturali.
2. Gli elenchi di cui al comma 1, predisposti ed
aggiornati, almeno semestralmente, dalle amministrazioni
comunali, sono comunicati alle prefetture e tramite queste al
Dipartimento della protezione civile.
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