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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1035
DDL0067-0004
Progetto di legge Camera n. 67 - testo presentato - (DDL12-67)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C67. TESTIPDL
...C67.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC67 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Le modalità per la formazione degli elenchi di cui
  all'articolo 1 sono stabilite entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il
  coordinamento della protezione civile.
    2.  Il comune notifica ai proprietari l'avvenuto inserimento
  dell'alloggio di loro proprietà nell'elenco di cui
  all'articolo 1, avvisandoli della facoltà loro concessa di
  opporvisi qualora ritengano che la propria abitazione non
  dovesse esservi inclusa.
    3.  L'opposizione deve essere presentata, entro dieci giorni
  dal ricevimento della
 
                               Pag. 4
 
  notifica, all'amministrazione comunale che la trasmette senza
  ritardo al prefetto.  Nell'opposizione devono essere
  specificati i motivi per i quali si contesta l'inserimento
  della propria abitazione nell'elenco.  Sull'opposizione decide,
  entro dieci giorni, il prefetto.  La decisione è immediatamente
  comunicata al sindaco del comune che ha predisposto l'elenco
  ed al privato opponente.
    4.  L'elenco di cui all'articolo 1 è affisso all'albo
  pretorio e pubblicato, entro dieci giorni dall'emanazione, in
  almeno due quotidiani di interesse locale.
    5.  Qualunque cittadino residente nel territorio del comune
  che ha predisposto l'elenco può impugnarlo, entro dieci giorni
  dalla data di pubblicazione e secondo le modalità di cui al
  presente articolo, al fine di ottenere l'inclusione nello
  stesso di altre abitazioni.
    6.  Scaduto il termine per le opposizioni l'elenco diventa
  definitivo, salve le modifiche intervenute ai sensi
  dell'articolo 4.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-67 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0067 TOTPAG=0008 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=019 PAGFIN=0004 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=006700 00 FASCIDC=12DDL0067 SORTNAV=0006700 000 00000 ZZDDLC67 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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