| 1. Le modalità per la formazione degli elenchi di cui
all'articolo 1 sono stabilite entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile.
2. Il comune notifica ai proprietari l'avvenuto inserimento
dell'alloggio di loro proprietà nell'elenco di cui
all'articolo 1, avvisandoli della facoltà loro concessa di
opporvisi qualora ritengano che la propria abitazione non
dovesse esservi inclusa.
3. L'opposizione deve essere presentata, entro dieci giorni
dal ricevimento della
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notifica, all'amministrazione comunale che la trasmette senza
ritardo al prefetto. Nell'opposizione devono essere
specificati i motivi per i quali si contesta l'inserimento
della propria abitazione nell'elenco. Sull'opposizione decide,
entro dieci giorni, il prefetto. La decisione è immediatamente
comunicata al sindaco del comune che ha predisposto l'elenco
ed al privato opponente.
4. L'elenco di cui all'articolo 1 è affisso all'albo
pretorio e pubblicato, entro dieci giorni dall'emanazione, in
almeno due quotidiani di interesse locale.
5. Qualunque cittadino residente nel territorio del comune
che ha predisposto l'elenco può impugnarlo, entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione e secondo le modalità di cui al
presente articolo, al fine di ottenere l'inclusione nello
stesso di altre abitazioni.
6. Scaduto il termine per le opposizioni l'elenco diventa
definitivo, salve le modifiche intervenute ai sensi
dell'articolo 4.
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