| 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 1990, n. 112, predispone, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a integrazione dei
piani nazionali di protezione civile di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 112 del 1990, un programma
nazionale nel quale è indicato, per ogni provincia, sulla base
delle previsioni di volta in volta elaborate dal Dipartimento
della protezione civile, il numero di alloggi che devono
essere disponibili per le finalità di protezione civile.
2. Qualora, nelle province di cui al comma 1, manchino gli
elenchi o le disponibilità contenute negli stessi non
corrispondano alle necessità individuate dal programma
nazionale, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile invita
Pag. 5
i prefetti a far predisporre, entro i successivi tre
mesi, gli elenchi dai comuni che ancora non lo avessero fatto.
Se persiste lo squilibrio fra le necessità e le reali
disponibilità, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile individua gli edifici pubblici da adibire,
ove si verificassero gli eventi previsti all'articolo 1, a
provvisoria dimora dei soggetti individuati dalla stessa
norma.
| |