| 1. I proprietari degli alloggi inseriti negli elenchi di
cui all'articolo 1, qualora decidano di offrirli in locazione
o comunque di concederli in uso legittimamente, devono
depositare copia del contratto di locazione o dell'atto di
cessione presso la prefettura entro quindici giorni dalla
registrazione dell'atto medesimo. Il prefetto ne dà tempestiva
comunicazione al comune, il quale provvede ad aggiornare gli
elenchi, ed al dipartimento per la protezione civile.
2. Sono, altresì, escluse dagli elenchi di cui all'articolo
1 le abitazioni di proprietà di coloro che, entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione degli elenchi stessi, dichiarino
la propria disponibilità ad affittarle alle persone in
possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia economica e popolare e agli appartenenti alle forze
di polizia.
3. La disponibilità è, nel caso previsto dal comma 2,
segnalata al prefetto il quale provvede all'individuazione
degli aventi diritto mediante bando di concorso, diretto alle
categorie di cui al medesimo comma 2, da emanarsi secondo le
norme che regolano le assegnazioni degli alloggi di edilizia
economica e popolare.
4. L'assegnazione deve avvenire entro tre mesi dalla data
di pubblicazione del bando. Il rapporto di locazione è
regolato dalle vigenti disposizioni in materia.
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