| 1. Ai proprietari, privati ed enti pubblici, delle
abitazioni che sono utilizzate per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, è corrisposto, utilizzando gli
stanziamenti del Fondo per le emergenze abitative di cui
all'articolo 8, il canone di locazione come fissato dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Il rapporto di locazione è instaurato fra i proprietari
delle abitazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e lo Stato ed
è regolato dalla citata legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
compatibile.
3. Il rapporto di locazione ha durata annuale e si intende
rinnovato qualora lo Stato non dichiari, entro trenta giorni
dalla data di scadenza, la propria intenzione di restituire
l'abitazione. Il rapporto di locazione può essere rinnovato
per non più di due volte.
4. Qualora nelle unità abitative di cui all'articolo 1
siano ospitate più di una persona ogni 10 metri quadrati il
canone di locazione, in deroga a quanto disposto dal comma 1,
è raddoppiato.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
provvedono a far effettuare da tecnici di propria fiducia,
scelti preferibilmente fra gli appartenenti agli uffici
tecnici erariali competenti per territorio, prima della
consegna degli immobili ai soggetti individuati a norma
dell'articolo 5, una perizia sulle condizioni degli stessi.
6. Sono a totale carico dello Stato le spese di ripristino
degli alloggi riconsegnati. Il proprietario provvede, appena
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rientrato in possesso del proprio immobile, a far effettuare,
a spese dello Stato, una perizia sulle condizioni
dell'immobile stesso che, confrontata con quella espletata ai
sensi del comma 5, costituisce la base per la determinazione
degli eventuali danni subiti.
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